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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13979/2021 del 14/04/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata era stata assolta in primo grado dal delitto di diffamazione aggravata, poiché il Tribunale aveva ritenuto le espressioni pubblicate sulla sua pagina Facebook riconducibili all'esercizio del diritto di critica, in relazione a un acceso litigio avvenuto tra due docenti all'interno di un edificio scolastico e alla contestazione dei metodi didattici del collega. La Corte d'appello, su impugnazione della parte civile, ha riformato la decisione, ritenendo diffamatorie le espressioni con cui il collega era stato definito "essere spregevole" e accusato di effettuare "manipolazioni psicologiche" nei confronti degli studenti, condannando l'imputata al risarcimento del danno morale, liquidato equitativamente in 800 euro, oltre alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. L'imputata ha proposto ricorso deducendo, con motivi unitariamente articolati, la violazione dell'art. 51 c.p. e il vizio di motivazione. Ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata per sovvertire l'assoluzione di primo grado e che non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del superamento della valutazione del Tribunale. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione delle richieste subordinate relative all'aggravante del mezzo di pubblicità, all'operatività della scriminante del diritto di critica e alla liquidazione del danno; ha contestato l'aspecificità dei motivi d'appello della parte civile e ha dedotto che l'immediata oscurazione della pagina Facebook e le scuse rivolte al collega avrebbero dovuto essere valutate. Infine, ha censurato la motivazione sul riconoscimento e sulla quantificazione del danno morale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che non è necessaria una motivazione rafforzata quando la riforma della decisione assolutoria dipende da una diversa valutazione esclusivamente giuridica delle medesime risultanze probatorie. Ha poi verificato direttamente l'offensività delle espressioni e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: la definizione del collega come "essere spregevole" costituiva un'offesa personale diretta alla persona e non una critica ai suoi metodi professionali; l'accusa di "manipolazioni psicologiche" era generica, priva di riferimenti a fatti determinati, esorbitante rispetto alla finalità di critica didattica e lesiva della dignità professionale. La Corte ha inoltre ribadito che la diffusione di un messaggio diffamatorio mediante Facebook integra l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., ma non l'aggravante del mezzo della stampa. Quanto al danno morale, ha ritenuto adeguata la motivazione della liquidazione equitativa di 800 euro, fondata sul tenore delle frasi e sulla notevole potenzialità diffusiva del mezzo, osservando che il danno alla reputazione può essere provato anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputata, confermando la decisione della Corte d'appello quanto alla responsabilità risarcitoria derivante dalla diffamazione e alla liquidazione di 800 euro per danno morale. Ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata, poiché la riforma dell'assoluzione era fondata su una diversa qualificazione giuridica delle medesime circostanze e non su una diversa valutazione della prova. Ha ritenuto corretta la qualificazione come diffamatorie delle espressioni utilizzate, non scriminate dal diritto di critica, e adeguata la motivazione sulla liquidazione equitativa del danno. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in 3.400 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

    Il diritto di critica opera come causa di giustificazione anche in materia di diffamazione, ma richiede il rispetto del limite della continenza, ossia una forma espositiva corretta e funzionale alla finalità di disapprovazione, senza gratuita aggressione della reputazione altrui.

  • art. 595 c.p.

    La diffamazione commessa mediante Facebook è aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità, poiché il messaggio è potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato o comunque apprezzabile di persone.

  • art. 595 c.p.

    I social network non costituiscono mezzo della stampa ai fini dell'aggravante prevista per la stampa, poiché non sono destinati a un'attività professionale di informazione diretta al pubblico.

  • art. 581 c.p.p.

    La censura relativa all'aspecificità dei motivi di appello della parte civile è stata prospettata dalla ricorrente, ma la Corte non l'ha ritenuta idonea a determinare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    La requisitoria del pubblico ministero è stata depositata in forma scritta secondo la disciplina emergenziale richiamata nella sentenza.

  • legge 24 aprile 2020, n. 27

    Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, richiamata per la disciplina della requisitoria scritta.

  • art. 2627 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dalla difesa in relazione agli oneri deduttivi e probatori sul danno morale, senza che la Corte fondasse su tale richiamo la decisione di rigetto.

Massime di principio

  • Quando la riforma in appello di una decisione assolutoria dipende esclusivamente da una diversa valutazione giuridica delle medesime risultanze probatorie, non è necessaria una motivazione rafforzata fondata su un confronto probatorio più intenso; il giudice di legittimità deve verificare la correttezza della soluzione giuridica adottata.
  • In tema di diffamazione, il diritto di critica non scrimina espressioni che, anziché contestare condotte, idee o modalità professionali, costituiscano un'aggressione personale diretta alla reputazione dell'interessato.
  • Il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica è superato quando le espressioni, pur inserite in un contesto di conflitto o dissenso, siano sproporzionate, gratuitamente offensive o non strettamente funzionali alla finalità di disapprovazione.
  • L'accusa generica di manipolare o condizionare psicologicamente gli studenti, priva di riferimenti a fatti determinati e idonea ad attribuire al docente una condotta contraria alla sua funzione educativa, può ledere la dignità professionale e integrare diffamazione.
  • La pubblicazione di un messaggio diffamatorio su una bacheca Facebook integra l'aggravante dell'offesa arrecata con altro mezzo di pubblicità ai sensi dell'art. 595, comma terzo, c.p., ma non l'aggravante del mezzo della stampa.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è censurabile in cassazione solo quando sia priva di qualsiasi giustificazione, macroscopicamente estranea ai dati di comune esperienza o radicalmente contraddittoria.
  • Il danno alla reputazione può essere provato anche mediante presunzioni e il ricorso a nozioni di comune esperienza, poiché la lesione può far presumere una sofferenza morale meritevole di ristoro.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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