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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12453/2021 del 01/04/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I quattro indagati hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 12 agosto 2020, che aveva confermato, per quanto di interesse, le misure disposte dal GIP del Tribunale di Bergamo il 12 luglio 2020: custodia cautelare in carcere per uno degli indagati, accusato di spaccio ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, e divieto di dimora nella provincia di Bergamo per gli altri, indagati ai sensi dell’art. 73, comma 5, dello stesso decreto. Con il primo motivo, il ricorrente sottoposto alla custodia carceraria ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie di lieve entità: ha dedotto che le cessioni avvenivano con modalità rudimentali, che la reiterazione non esclude di per sé l’ipotesi lieve e che la recidiva riguardava una contravvenzione di guida senza patente. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno contestato la motivazione sulle modalità di raccolta delle dichiarazioni degli acquirenti e sulle ragioni del provvedimento, prospettando carenze investigative e motivazionali. In sede cautelare gli indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che, nel giudizio cautelare, il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati: occorre denunciare una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la lieve entità considerando congiuntamente ampiezza della clientela, frequenza dello spaccio, qualità della sostanza, collegamento con canali di approvvigionamento non marginali e prosecuzione frenetica dell’attività nonostante l’emergenza sanitaria; tali elementi erano stati inoltre ritenuti ostativi a misure meno gravose della custodia carceraria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che i ricorrenti avevano genericamente prospettato carenze motivazionali e contestato in sostanza la ricostruzione fattuale, senza indicare uno specifico vizio scrutinabile e senza confrontarsi con i rilievi del Tribunale sulla solidità del quadro indiziario e sull’assenza di sicure anomalie investigative. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stato disposto l’adempimento di cancelleria previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. nei confronti dell’indagato sottoposto alla custodia carceraria.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    laddove in ogni caso la pervicace e riottosa attività di spaccio, protratta in modo "frenetico" nonostante la pendente emergenza sanitaria, rendeva da un lato non configurabile l'ipotesi di lieve entità, e dall'altro impraticabile l'applicazione di misure differenti rispetto alla custodia carceraria.

    Nel caso concreto, l’intensità e la persistenza dell’attività di spaccio, considerate insieme alle caratteristiche del traffico, sono state ritenute incompatibili con la fattispecie di lieve entità e rilevanti anche per escludere misure cautelari meno gravose.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Vero è, infatti, che ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., la valutazione dell'offensività della condotta deve essere concretamente desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio.

    La lieve entità va valutata in concreto considerando unitariamente qualità e quantità della sostanza, modalità e circostanze dell’azione, salvo che uno degli elementi assuma netta preponderanza.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese e, quando non risulti l’assenza di colpa nella sua determinazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare personale, il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non può invece sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • La configurabilità dell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione concreta e complessiva della qualità e quantità della sostanza, delle modalità e delle circostanze dell’azione, ferma la possibilità che un elemento, se nettamente preponderante, orienti il giudizio.
  • Una censura di carenza motivazionale in sede cautelare è inammissibile se, al di là della sua formulazione, mira a contestare genericamente la ricostruzione fattuale e non individua uno specifico vizio della motivazione né si confronta con le ragioni del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

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