Cassazione Penale, Sentenza n. 11104/2021 del 23/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione proposta contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il decreto di liquidazione del compenso al difensore. L'interessato aveva dichiarato autocertificativamente di non avere conseguito redditi, mentre la Guardia di finanza aveva accertato redditi pari a 2.082,96 euro per il 2018 e a 1.660,79 euro per il 2017. Il ricorrente sosteneva che tali redditi, pur rendendo falsa o incompleta la dichiarazione, non superavano il limite previsto per l'ammissione al beneficio e non ne consentivano quindi la revoca, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14273 del 2019. Deduceva inoltre che la decisione impugnata non aveva esaminato le osservazioni contenute nella memoria difensiva e censurava autonomamente la revoca della liquidazione dei compensi professionali, richiamando il principio secondo cui la revoca del patrocinio, anche se retroattiva, non determina automaticamente l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca dell'ammissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che i redditi accertati, oggettivamente considerati, non erano ostativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi censurato il provvedimento impugnato per avere trascurato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva non comporta la revoca del beneficio quando i redditi effettivi non superano il limite di legge, salvo le ipotesi espressamente previste dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002. La questione relativa alla revoca del decreto di liquidazione è stata ritenuta assorbita, ma la Corte ha precisato che deve comunque trovare continuità il principio per cui la revoca del beneficio non rende inefficace il decreto di pagamento del difensore emesso anteriormente. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002
falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione
La falsità o incompletezza della dichiarazione reddituale non determina, da sola, la revoca dell'ammissione quando i redditi effettivi non superano il limite di legge.
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dalla norma.
art. 112 d.P.R. n. 115/2002
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere ricondotta alle ipotesi espressamente previste dalla disposizione.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 611 c.p.p.
Richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando i redditi effettivi non superano il limite reddituale previsto dalla legge; la revoca è possibile soltanto nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato, anche quando abbia efficacia retroattiva, non determina l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso anteriormente alla revoca del provvedimento di ammissione.
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