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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20377/2021 del 24/05/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 giugno 2019 della Corte d’appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per tentato furto aggravato, in concorso con altre due persone. Gli era contestato di avere introdotto beni presso l’ecocentro comunale di Udine, ammassando alcuni oggetti vicino alla recinzione e caricandone altri su un’auto, senza riuscire a impossessarsene per l’intervento delle forze dell’ordine. Con i primi due motivi ha dedotto la nullità del procedimento per omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. e l’erroneità della dichiarazione di tardività della relativa eccezione: il decreto di citazione diretta era stato notificato per compiuta giacenza presso la residenza indicata all’identificazione e il processo di primo grado si era svolto in sua assenza. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto dell’istanza di essere esaminato in appello, sostenendo che la mancata comparizione all’udienza del 26 giugno 2019 non impediva di fissare una successiva udienza per l’esame. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando la limitata offensività del tentato furto di rifiuti e contestando che la conoscenza di un varco nella recinzione dimostrasse particolare intensità del dolo.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo che, in assenza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, la notificazione del decreto di citazione diretta per compiuta giacenza non dimostrasse, da sola, l’effettiva conoscenza del procedimento né una volontaria sottrazione alla conoscenza dello stesso. L’identificazione di polizia non equivale a conoscenza del procedimento. La mancata notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. comportava la nullità del decreto di citazione diretta e, conseguentemente, della sentenza di primo grado; l’eccezione non poteva essere considerata tardiva nei termini ritenuti dalla Corte territoriale. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio sia la sentenza d’appello sia quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine per l’ulteriore corso. La decisione non esamina nel merito il terzo e il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Perché, dunque, il processo possa essere celebrato in assenza dell'imputato è necessario che vi sia la certezza che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, dovendosi altrimenti procedere a nuova notificazione, che va disposta ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1 cod. proc. pen..

    La celebrazione del processo in assenza richiede la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; la sola regolarità formale della notificazione non è sufficiente quando manchino elementi che dimostrino la rinuncia volontaria a partecipare o la volontaria sottrazione alla conoscenza.

  • art. 420-quater, comma 1, c.p.p.

    Perché, dunque, il processo possa essere celebrato in assenza dell'imputato è necessario che vi sia la certezza che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, dovendosi altrimenti procedere a nuova notificazione, che va disposta ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1 cod. proc. pen..

    Quando non ricorrono i presupposti per procedere in assenza, deve essere disposta una nuova notificazione all’imputato secondo la procedura prevista dalla norma.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Ed invero, se la vocatio in ius, anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio, può validamente derivare dalla notifica per compiuta giacenza, è necessario, affinché possa affermarsi l'equivalenza fra compiuta giacenza e conoscenza del processo, che l'interessato sia stato messo quantomeno nella condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente al rinvio a giudizio, attraverso la valida notifica dell'avviso di conclusioni indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., altrimenti realizzandosi la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art.552, comma 2 cod. proc. pen..

    La valida notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini è necessaria affinché la notificazione del decreto di citazione diretta perfezionata per compiuta giacenza possa essere equiparata alla conoscenza del processo. La sua omissione determina, nel caso considerato, la nullità del decreto di citazione.

  • art. 552, comma 2, c.p.p.

    Ed invero, se la vocatio in ius, anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio, può validamente derivare dalla notifica per compiuta giacenza, è necessario, affinché possa affermarsi l'equivalenza fra compiuta giacenza e conoscenza del processo, che l'interessato sia stato messo quantomeno nella condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente al rinvio a giudizio, attraverso la valida notifica dell'avviso di conclusioni indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., altrimenti realizzandosi la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art.552, comma 2 cod. proc. pen..

    La mancata notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, quando il decreto di citazione diretta sia notificato per compiuta giacenza e non risulti altrimenti la conoscenza del procedimento, comporta la nullità del decreto di citazione.

  • art. 604, comma 5-bis, c.p.p.

    Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen..

    La norma è richiamata nella requisitoria del Procuratore generale, ma la Corte non fonda su di essa la ratio decidendi esposta nella motivazione.

  • art. 178 c.p.p.

    La doglianza esposta con i primi due motivi di impugnazione è fondata.

    La decisione accoglie le censure relative alla nullità conseguente all’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, senza svolgere una specifica interpretazione testuale dell’art. 178 c.p.p.

  • art. 180 c.p.p.

    La doglianza esposta con i primi due motivi di impugnazione è fondata.

    La decisione accoglie le censure relative alla nullità conseguente all’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, senza svolgere una specifica interpretazione testuale dell’art. 180 c.p.p.

Massime di principio

  • La dichiarazione di assenza presuppone elementi idonei a dimostrare con certezza che l’imputato conosce il procedimento o che vi si è volontariamente sottratto; la mera regolarità formale della notificazione non basta.
  • Quando l’avviso di conclusione delle indagini non è stato notificato e il decreto di citazione diretta è notificato per compiuta giacenza, quest’ultima non equivale, da sola, alla conoscenza effettiva del processo. L’equiparazione richiede che l’interessato sia stato previamente posto in condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente alla citazione, tramite valida notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.
  • L’identificazione dell’indagato da parte della polizia giudiziaria, in quanto attività anteriore anche all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, non dimostra di per sé la conoscenza del procedimento a suo carico.
  • L’omessa notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, nelle circostanze indicate, determina la nullità del decreto di citazione diretta e della sentenza di primo grado che ne deriva; l’eccezione non può essere ritenuta tardiva sulla base del termine individuato dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processualeConcorso di personeTentativo

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