Cassazione Penale, Sentenza n. 15026/2021 del 21/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 14 gennaio 2020 della Corte d'appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 4 settembre 2017, dichiarando prescritti alcuni reati e rideterminando le pene. Il primo motivo denunciava vizio motivazionale e violazione dell'art. 2639 c.c. quanto al riconoscimento del primo imputato quale amministratore di fatto di più società, sostenendo che fosse un mero tramite commerciale e che mancassero atti societari a sua firma nonché continuità e significatività della gestione. Il secondo motivo, relativo ai reati di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, lamentava l'omessa risposta alle censure sull'attribuzione delle omissioni, sulla mancata deduzione dei costi aziendali e sul calcolo della base imponibile, compresa l'inclusione del mutuo accollato dall'acquirente nel prezzo di vendita. Il terzo motivo contestava la configurabilità della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, sostenendo che al momento delle alienazioni non esistesse un debito tributario certo, liquido ed esigibile e che mancasse la prova del dolo specifico della seconda imputata, non desumibile dal solo rapporto coniugale. Il quarto motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche al primo imputato e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. alla seconda, lamentando motivazione apparente e mancata considerazione della prescrizione di alcuni reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto generico e reiterativo: la sentenza d'appello aveva motivato in modo articolato e coerente, sulla base di testimonianze, dichiarazioni e circostanze concrete, la continuità e significatività dell'attività gestoria svolta dal primo imputato nelle società. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte superato dalla ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto e, per il resto, infondato o generico: i giudici di merito avevano valutato criticamente gli elementi tributari e motivato sui costi deducibili; il ricorso non individuava con precisione i dati documentali invocati. È stata inoltre respinta la contestazione sull'accollo del mutuo, computabile nel prezzo quale corrispettivo assunto dall'acquirente, mentre l'eventuale mancata liberazione del venditore nei confronti della banca non escludeva l'accollo nei rapporti tra venditore e acquirente. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito: l'art. 11 D.Lgs. 74/2000 non richiede che la riscossione coattiva sia già iniziata, né che il debito sia già formalmente accertato, purché gli atti siano idonei a pregiudicarne l'esito e siano sorretti dal fine di sottrarsi al pagamento. Il dolo della seconda imputata è stato ritenuto coerentemente desunto dall'insieme delle operazioni, dai legami tra le persone coinvolte e dalla sproporzione tra valore dei beni e somme versate. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla gravità delle condotte e sull'essenzialità del contributo della seconda imputata, precisando che i fatti relativi a reati dichiarati prescritti possono essere valutati ai fini delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente; l'importo non è ricavabile dal testo fornito.
Norme richiamate
art. 2639 c.c.
Essa ha valorizzato per il capo c) l'assenza di competenze dell'amministratore di diritto, cugino del ricorrente e denunziante, ed ha illustrato in maniera precisa, oltre che coerente e corretta rispetto ai requisiti di continuità e significatività delle condotte integranti l'effettiva amministrazione di un ente (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534 - 01), l'affidamento al primo di funzioni in realtà meramente formali.
La qualifica di amministratore di fatto si fonda sull'esercizio effettivo di funzioni gestorie, valutato considerando continuità e significatività delle condotte e i poteri tipici della funzione; la motivazione di merito può ricavarla da un insieme di testimonianze e circostanze concrete.
art. 5 D.Lgs. 74/2000
Esse sono infondate a fronte di puntuali e corrette argomentazioni a sostegno delle modalità di calcolo perseguite nel determinare la base imponibile, con specificazione delle ragioni per cui è stato possibile considerare in alcune ipotesi i costi sostenuti mentre in altri invece è stato impossibile individuarli e calcolarli a beneficio del ricorrente.
Nel determinare l'imposta evasa per il reato di omessa dichiarazione, i costi deducibili vanno considerati quando la loro esistenza è supportata da allegazioni fattuali idonee; non basta una generica richiesta di detrazione.
art. 189 c.p.p.
Del resto in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
L'accertamento induttivo tributario, compresi gli studi di settore, è utilizzabile nel processo penale come mezzo di prova, ma il giudice deve valutarne autonomamente gli elementi secondo i criteri processuali.
art. 192, comma 1, c.p.p.
Del resto in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Gli elementi provenienti dall'accertamento tributario induttivo non vincolano il giudice penale, che deve apprezzarli autonomamente secondo i criteri generali di valutazione della prova.
art. 13 D.P.R. 633/1972
Quanto all'unica specifica deduzione desumibile dalla generale contestazione del calcolo dei costi, nel quadro della determinazione della base imponibile, appare puramente assertiva la tesi dell'esclusione dalla medesima dell'accollo del mutuo bancario, a fronte invece della opposta condivisibile valutazione presente in sentenza, da ritenersi al riguardo espressiva di un principio generale; essa del resto risulta anche linea con l'indirizzo di legittimità, peraltro corrispondente con l'art. 13 DPR 633/72, secondo il quale in tema di compravendita immobiliare, ed al fine del computo dell'aliquota IVA, la quota di mutuo che costituisce parte del prezzo corrisposto al cedente ed accollata dal cessionario va computata nella base imponibile per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Nella compravendita immobiliare, la quota di mutuo che costituisce parte del prezzo e viene accollata dall'acquirente concorre alla base imponibile IVA.
art. 11 D.Lgs. 74/2000
Il fatto tipico sotteso a tale previsione, che interessa nel caso di specie, è rappresentato dal compimento di atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte, senza che sia necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.
La sottrazione fraudolenta si configura quando siano compiuti atti fraudolenti idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la riscossione coattiva, con il fine specifico di sottrarsi al pagamento; non occorre che la procedura di riscossione sia già iniziata o che il debito sia formalmente accertato.
art. 114 c.p.
Egualmente coerente e immune da vizi, è la motivazione assunta a fondamento del diniego della attenuante ex art. 114 cod. pen. in favore di Dalia Daniela.
Il diniego della diminuente per la minima partecipazione è legittimo se fondato, con motivazione coerente, sul carattere essenziale del contributo prestato al reato.
art. 616 c.p.p.
La Corte ritiene pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d'inammissibilità comporta per i ricorrenti l'onere di sostenere le spese del procedimento; la Corte ha inoltre disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'amministrazione di fatto richiede l'esercizio effettivo, continuativo e significativo di poteri gestori; la prova può risultare da un quadro convergente di testimonianze, dichiarazioni e circostanze concrete, anche in presenza di amministratori di diritto meramente formali.
- Nel calcolo dell'imposta evasa, il giudice penale deve considerare i costi non contabilizzati quando siano supportati da allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o almeno il ragionevole dubbio della loro esistenza; una contestazione generica non è sufficiente.
- Il giudice penale può utilizzare dati derivanti da accertamenti induttivi dell'amministrazione finanziaria, ma non ne è vincolato e deve sottoporli a autonoma valutazione motivata.
- Nella compravendita immobiliare, il mutuo accollato dall'acquirente, quando costituisce parte del prezzo dovuto al cedente, concorre alla base imponibile IVA; la mancata liberazione del venditore da parte della banca non esclude di per sé l'accollo nei rapporti tra le parti della vendita.
- Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non richiede l'avvio della riscossione coattiva né il previo accertamento formale del debito tributario; è sufficiente una condotta fraudolenta idonea a pregiudicare ex ante la riscossione, sorretta dal fine specifico di sottrarsi al pagamento.
- Il dolo specifico nel reato di sottrazione fraudolenta può essere desunto da indici convergenti, quali la successione delle operazioni, i rapporti tra i soggetti coinvolti e la sproporzione tra il valore dei beni trasferiti e le somme effettivamente corrisposte.
- Ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare fatti storici relativi a reati accertati ma dichiarati prescritti, poiché l'estinzione del reato non elimina il fatto che lo costituisce.
- La censura in cassazione di omessa risposta a motivi d'appello deve specificare il contenuto del motivo trascurato e la sua decisività, così da consentire alla Corte di individuare autonomamente la questione sottoposta al sindacato di legittimità.
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