Cassazione Civile, Ordinanza n. 06314/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito Irpeg esposto nella dichiarazione per l’anno 1989 dell’incorporata. La società, quale avente causa, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, sostenendo che il credito emergente dalla dichiarazione si fosse consolidato e non potesse più essere contestato, anche per effetto del decorso dei termini di controllo senza rettifica dell’ufficio; la CTR aveva accolto tale tesi e aveva riconosciuto anche interessi anatocistici. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 36-bis, 38 e 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la mera esposizione del credito in dichiarazione non basta a provarne l’esistenza e che il Fisco può contestarlo anche dopo la scadenza dei termini di accertamento; (2) violazione dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 37, comma 50, d.l. 223/2006, sostenendo che gli interessi anatocistici non sono dovuti sui rimborsi tributari, e comunque non potevano decorrere dalla data indicata dalla CTR perché la domanda giudiziale è successiva al dies a quo del divieto.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ribadito che il contribuente che chiede un rimborso d’imposta deve provare i fatti costitutivi del credito e che la sua indicazione in dichiarazione non è sufficiente a fondare il diritto al rimborso. Ha inoltre affermato che l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito anche oltre i termini decadenziali per l’accertamento, perché tali termini limitano il potere di accertare i debiti del contribuente ma non impediscono di eccepire l’insussistenza del credito in sede di rimborso. Quanto agli interessi, la Corte ha ritenuto non dovuti gli interessi anatocistici, osservando che gli interessi scaduti producono interessi solo dalla domanda giudiziale e che, nel caso concreto, la domanda è stata proposta dopo la data di entrata in vigore del divieto di interessi composti sui rimborsi tributari introdotto dal d.l. 223/2006. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per negare che la sola indicazione del credito in dichiarazione basti a provarne l’esistenza
richiamato in tema di rimborso d’imposte e onere probatorio del contribuente
i termini di controllo/accertamento non precludono all’Amministrazione di contestare il credito esposto in dichiarazione in sede di rimborso
l’onere di provare i fatti costitutivi del credito incombe sul contribuente che chiede il rimborso
gli interessi scaduti producono interessi solo dal giorno della domanda giudiziale
art. 37, comma 50, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge n. 248/2006
ha reso inapplicabile ai tributi la disciplina civilistica degli interessi sugli interessi; nel caso concreto ha escluso gli interessi anatocistici sui rimborsi tributari
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per formulare i motivi di ricorso per cassazione
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte, il contribuente che invochi un credito deve provarne i fatti costitutivi; la mera esposizione del credito nella dichiarazione non è sufficiente a fondare il diritto alla restituzione.
- L’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente anche quando siano decorsi i termini per l’esercizio del potere di accertamento, poiché tali termini non impediscono di eccepire l’inesistenza del credito in sede di rimborso.
- La preclusione derivante dai termini decadenziali opera sul versante dell’accertamento dei debiti tributari, non sul potere di contestare un credito restitutorio fatto valere dal contribuente.
- Gli interessi anatocistici sui rimborsi tributari non sono dovuti quando la domanda giudiziale sia successiva alla data di entrata in vigore del divieto legislativo di interessi composti; inoltre, in linea generale, gli interessi scaduti producono interessi solo dal giorno della domanda giudiziale nei limiti consentiti dall’art. 1283 c.c.
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