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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23218/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES e IVA relativo all'anno d'imposta 2010. In appello la società aveva contestato il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché riferiti ad operazioni con soggetto localizzato in Paese a fiscalità privilegiata, sostenendo di avere prodotto documentazione idonea a provare sia l'effettività delle operazioni sia le esimenti previste dall'art. 110 TUIR; contestava inoltre il recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva di euro 1.570.000,00 derivante dallo stralcio di posizioni debitorie connesse a una cessione d'azienda, assumendo che si trattasse di poste meramente patrimoniali non rilevanti fiscalmente. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ed error in procedendo, per non aver esaminato le censure sulla motivazione della sentenza di primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato tutta la documentazione prodotta a sostegno delle esimenti ex art. 110 TUIR; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per erronea distribuzione/valutazione dell'onere della prova sulle esimenti; 4) falsa applicazione dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR, per avere la Corte territoriale richiesto una prova ritenuta dalla ricorrente non necessaria o comunque diversa da quella dovuta; 5) violazione dell'art. 88 TUIR, per avere qualificato come sopravvenienza attiva imponibile lo stralcio di debiti provenienti dalla cessione d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che non vi era omessa pronuncia sulle questioni processuali e che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, soprattutto quando si sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio. Ha poi respinto i motivi terzo e quarto: la sentenza d'appello aveva correttamente applicato l'art. 110 TUIR, poiché per i costi verso soggetti black list non basta provare l'effettività dell'operazione, ma occorre dimostrare anche l'effettiva attività commerciale del fornitore estero oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione; nel caso concreto i giudici di merito avevano valutato gli elementi offerti dalla contribuente e li avevano ritenuti inidonei a dimostrare l'esimente. Ha infine respinto il quinto motivo, affermando che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi integra sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88 TUIR nell'esercizio in cui emerge con certezza, e che la doglianza mirava in realtà a un nuovo esame del fatto e delle prove. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio sulle questioni processuali

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di nullità per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme

  • art. 110, commi 10 e 11, TUIR

    per la deduzione dei costi con controparti in Paesi a fiscalità privilegiata è necessaria la prova dell'effettiva attività commerciale del fornitore estero oppure dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell'operazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulle esimenti, ma la censura è stata respinta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'erronea valutazione delle prove, ma la censura è stata respinta

  • art. 88 TUIR

    si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi

    la sopravvenuta insussistenza di una passività già iscritta in bilancio integra sopravvenienza attiva imponibile nell'esercizio in cui la sua certezza emerge

  • art. 83 TUIR

    le conseguenze tributarie discendono dal bilancio redatto dal contribuente

  • art. 2423 c.c.

    il bilancio deve offrire un quadro fedele, e le appostazioni contabili non possono poi essere unilateralmente negate in sede di accertamento senza adeguata base fattuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile l'asserita omessa pronuncia della sentenza di appello quando la censura mira, in realtà, a contestare vizi o lacune della sentenza di primo grado già assorbiti dall'effetto devolutivo dell'appello.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi tra i due gradi di merito.
  • Per i costi sostenuti verso fornitori stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, l'effettività dell'operazione non basta: il contribuente deve provare anche, alternativamente, l'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del fornitore estero oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione, valutato in concreto nel complesso delle sue caratteristiche.
  • La prova dell'effettivo interesse economico non può ridursi alla mera allegazione di un prezzo vantaggioso, ma deve investire anche elementi complessivi quali qualità della merce, tempi di consegna, modalità di pagamento e comparazione con fornitori di altri mercati.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, perché l'accertamento dei fatti e la loro ponderazione restano riservati al giudice di merito.
  • La sopravvenuta insussistenza di passività già iscritte in bilancio in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva imponibile ex art. 88 TUIR nell'esercizio in cui la cessazione del debito emerge con certezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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