Cassazione Civile, Ordinanza n. 37662/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria chiedeva il recupero della maggiore IVA ritenuta dovuta su una cessione di moduli fotovoltaici. La società aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado, poiché il giudice tributario aveva ritenuto applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% sia perché, sul piano tecnico, il modulo fotovoltaico era considerato parte essenziale del generatore di energia dell’impianto, sia perché il bene non sarebbe stato suscettibile di usi diversi dalla produzione di energia pulita. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 16, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972 e della tabella A, parte III, n. 127-quinquies (nel ricorso era richiamato anche il n. 127-sexies), sostenendo che l’aliquota ridotta non poteva applicarsi automaticamente ai moduli fotovoltaici senza un accertamento in concreto del loro effettivo impiego come componenti di un impianto fotovoltaico. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, non esaminato per l’esito del principale. In memoria la società eccepiva anche il giudicato esterno, invocando precedenti decisioni relative ad annualità diverse; la Corte ha però escluso che tali pronunce spiegassero efficacia vincolante nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate per difetto di interesse, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il decisum. Il motivo di ricorso aggrediva solo una delle due basi argomentative, ossia quella relativa alla riconducibilità del modulo fotovoltaico alla fattispecie agevolativa del n. 127-quinquies, ma non censurava in modo specifico l’ulteriore ratio secondo cui il bene non era suscettibile di utilizzazioni diverse dalla produzione di energia pulita, con conseguente applicabilità anche dell’agevolazione prevista dal n. 127-sexies. La Corte ha inoltre escluso l’efficacia del giudicato esterno invocato dalla contribuente, perché le precedenti ordinanze riguardavano annualità diverse e non erano fondate su fatti aventi efficacia permanente o pluriennale tali da estendere il vincolo del giudicato ai periodi d’imposta successivi. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
stabilisce l’aliquota IVA ordinaria e la riduzione al 10% per le operazioni aventi ad oggetto i beni e servizi indicati nella tabella A allegata
Tabella A, parte III, n. 127-quinquies, d.P.R. n. 633/1972
comprende gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; la Corte ne richiama l’applicazione alle cessioni di impianti idonei a produrre energia
Tabella A, parte III, n. 127-sexies, d.P.R. n. 633/1972
riguarda i beni, esclusi materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies, ed esige l’effettivo impiego del bene per la costruzione o installazione dell’impianto
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
richiamato nei precedenti evocati e nella ricostruzione della disciplina dell’onere probatorio nei giudizi relativi all’agevolazione IVA
richiamato in uno dei precedenti evocati dalla contribuente, ma non decisivo nel caso in esame
Massime di principio
- In presenza di una sentenza sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se censura solo una delle rationes e lascia intatta l’altra, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- L’agevolazione IVA prevista per gli impianti fotovoltaici e quella prevista per i beni forniti per la loro costruzione operano su piani distinti: la prima riguarda le cessioni di impianti, la seconda i componenti destinati concretamente alla costruzione o installazione dell’impianto.
- Per applicare l’aliquota IVA agevolata ai beni destinati alla costruzione di un impianto è necessario che risulti l’effettiva destinazione del bene alla realizzazione dell’impianto; non basta una qualificazione astratta del bene se la fattispecie agevolativa invocata presuppone l’impiego concreto.
- Nel contenzioso tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno esplica efficacia vincolante solo quando l’accertamento riguardi fatti o rapporti aventi efficacia permanente o pluriennale, idonei a proiettarsi su più periodi d’imposta.
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