Sentenza del 09/08/2024 n. 22601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per il 2015 relativo ai lotti 1, 6, 9 e 10. Con il primo motivo ha sostenuto di avere diritto all’esenzione prevista per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali: nel 2015 i consorziati sarebbero stati soltanto enti pubblici esenti e le attività economiche sarebbero state strumentali alle finalità istituzionali. Con il secondo motivo ha contestato la debenza dell’imposta per i singoli lotti, affermando che il lotto 1 era assegnato a Conditalia S.r.l., il lotto 6 ad A.A. Macchine S.r.l. e i lotti 9 e 10 erano stati trasferiti ad altre società mediante delibere di assegnazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: pur essendo errato il riferimento della CTR alla possibile partecipazione di soggetti privati al Consorzio, restava decisivo il mancato requisito oggettivo, poiché non era stata adeguatamente contestata la natura economica e imprenditoriale dell’attività né la disponibilità di beni-merce. L’esenzione richiedeva sia che gli enti consorziati fossero individualmente esenti sia che gli immobili fossero destinati esclusivamente e direttamente a compiti istituzionali, non ad attività economiche. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto senza allegare e documentare adeguatamente le assegnazioni; inoltre, per il lotto 1 non erano stati specificamente contestati i criteri interpretativi del preliminare, risolto consensualmente nel luglio 2017, mentre per i lotti 9 e 10 la decisione sfavorevole era passata in giudicato per mancata specifica censura. La CTR aveva inoltre accertato che il lotto 6 era stato trasferito solo con atto registrato il 3 giugno 2016. La sentenza di appello, che aveva rigettato l’appello del Consorzio contro la sentenza della CTP di Avellino n. 233/3/2020, è dunque rimasta ferma. Il Consorzio è stato condannato a pagare al Comune le spese di Cassazione: 200 euro per esborsi e 6.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione prevista dall' art. 7 , comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti.
L’esenzione non deriva dalla sola natura pubblica del Consorzio o dall’utilità pubblica delle sue attività: occorre dimostrare che l’immobile sia destinato in via esclusiva, diretta e immediata a compiti istituzionali. Non è sufficiente l’impiego in attività economiche o commerciali.
Art. 31, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289
È pacifico in giurisprudenza il principio per cui è onere del Consorzio dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, quindi, soggetti a ICI (o ad IMU) al pari di qualsiasi operatore commerciale.
La norma interpretativa estende l’esenzione ai consorzi tra enti territoriali e tra enti individualmente esenti, ma il Consorzio deve provare sia il requisito soggettivo relativo agli enti consorziati sia la destinazione istituzionale esclusiva degli immobili.
Art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La disposizione ripropone per l’IMU il requisito della destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali. L’esenzione non copre beni utilizzati nell’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali.
Artt. 1362 e seguenti del codice civile
In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.
La ricostruzione del contenuto e degli effetti di un contratto è un accertamento di fatto del giudice di merito. In Cassazione non basta proporre una diversa lettura: il ricorrente deve indicare specificamente i canoni legali violati e spiegare come il giudice se ne sia discostato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione IMU di un consorzio pubblico occorre dimostrare congiuntamente che gli enti consorziati siano individualmente esenti e che ciascun immobile sia destinato esclusivamente e direttamente a compiti istituzionali.
- La finalità pubblica generale dell’ente, il reinvestimento dei ricavi o il fatto che un’attività favorisca lo sviluppo economico non trasformano automaticamente un’attività commerciale in un compito istituzionale esente.
- L’assegnazione o la mera detenzione di un immobile non escludono di per sé l’imposta dovuta dal proprietario: rilevano gli effetti giuridici dell’atto e la situazione concreta accertata dal giudice, inclusi eventuali trasferimenti effettivi della proprietà.
- In Cassazione non è possibile usare una censura di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Le circostanze documentali invocate devono essere indicate in modo preciso e localizzabile nel ricorso.
- Se si contesta l’interpretazione di un contratto, bisogna indicare quali specifici criteri legali d’interpretazione siano stati violati e in che modo; una lettura alternativa del contratto non è sufficiente.
- Le statuizioni sfavorevoli non specificamente impugnate possono passare in giudicato e non possono essere rimesse in discussione con censure generiche in un successivo grado.
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