Cassazione Civile, Ordinanza n. 10330/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture e costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di rapporti di subappalto. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso e provata, tramite elementi oggettivi, l'inesistenza delle operazioni, nonché insufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito; 2) omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe dimostrato l'inesistenza delle operazioni; 4) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa per mancata allegazione/prodduzione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento; 5) ulteriore vizio motivazionale in ordine all'assurdità del reddito accertato e alla mancata rideterminazione del reddito in base a percentuali di ricarico e studi di settore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché non risultava parte nei precedenti gradi di giudizio; ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza e alla dedotta violazione del riparto dell'onere probatorio, confermando che, una volta fornita dall'Amministrazione la prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente dimostrare l'effettività delle stesse; ha inoltre escluso la rilevanza della mancata allegazione del PVC perché il suo contenuto era sostanzialmente trasfuso nell'avviso di accertamento e i PVC erano stati comunque redatti in contraddittorio e consegnati al legale rappresentante.
Norme richiamate
I motivi che miravano a censurare la motivazione sono stati scrutinati alla luce della disciplina dei vizi denunciabili in cassazione; per il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è sindacabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il principio del 'minimo costituzionale' del sindacato sulla motivazione: sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa/incomprensibile.
In materia di IVA, una volta che l'Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e non basta esibire fatture, scritture regolari o mezzi di pagamento.
art. 7 dello Statuto del contribuente
La mancata allegazione del PVC all'avviso di accertamento non comporta, nel caso concreto, violazione del diritto di difesa quando il contenuto del verbale sia stato sostanzialmente trasfuso nell'atto impositivo e il contribuente abbia comunque avuto contezza degli addebiti.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l'Amministrazione finanziaria dimostri l'oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, anche mediante presunzioni semplici, il contribuente che voglia dedurre i relativi costi o detrarre l'imposta deve fornire la prova positiva dell'effettiva esecuzione delle operazioni.
- La prova dell'effettività non può essere desunta dalla sola regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei pagamenti, poiché tali documenti possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni inesistenti.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale radicale; non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste dell'illogicità o insufficienza della motivazione.
- La mancata allegazione di un PVC all'avviso di accertamento non integra di per sé vizio invalidante se il contenuto essenziale del verbale è trasfuso nell'atto impositivo e il contribuente ha avuto comunque conoscenza sostanziale delle contestazioni.
- Le doglianze che si risolvono nella mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
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