Cassazione Civile, Ordinanza n. 07365/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva contestato davanti al giudice di pace due avvisi di riscossione relativi a canoni idrici, fognatura e depurazione per gli anni 2009-2011, per un importo complessivo di euro 377,17, notificati da una società concessionaria per conto del consorzio idrico. Il giudice di pace aveva annullato gli avvisi, ritenendo che canoni idrici e altre entrate di diritto privato di enti pubblici non potessero essere riscossi a mezzo ruolo o ingiunzione in assenza di titolo esecutivo. La società concessionaria aveva impugnato la decisione, ma il tribunale aveva rigettato l'appello, affermando che il potere di emettere ingiunzione spettasse solo alla pubblica amministrazione in senso stretto e che la concessionaria non potesse usare la procedura di ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910; aveva inoltre ritenuto che non fosse possibile procedere a riscossione mediante ruolo senza previo titolo esecutivo, richiamando il codice ambientale e il d.lgs. n. 46/1999. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione delle norme che avrebbero invece legittimato i concessionari iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 a emettere ingiunzioni fiscali e a riscuotere coattivamente i canoni idrici, sostenendo anche che la disciplina speciale di settore estendesse tale potere ai soggetti affidatari del servizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che la procedura di ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 può essere utilizzata non solo per entrate pubblicistiche ma anche per entrate di diritto privato, e che, per la riscossione coattiva dei canoni idrici, il quadro normativo consente al gestore del servizio di affidare la riscossione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446/1997. Ha inoltre escluso che osti la forma societaria privata del concessionario, valorizzando la natura sostanziale delle funzioni pubbliche svolte. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
La procedura di ingiunzione fiscale è utilizzabile dalla pubblica amministrazione anche per entrate di diritto privato, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile; la disciplina non è applicabile in via analogica o estensiva oltre i casi previsti, ma nel caso concreto la normativa settoriale consente l'uso dell'ingiunzione da parte del concessionario.
art. 1, comma 477, L. n. 266/2005
Richiamato dalla ricorrente come norma che legittimerebbe i concessionari di pubblici servizi iscritti agli albi ministeriali a emettere l'ingiunzione fiscale.
art. 36, comma 2, D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
Considerato parte del quadro normativo che consente agli enti locali e ai soggetti affidatari di procedere alla riscossione coattiva anche mediante ingiunzione.
Individua l'albo dei soggetti cui gli enti possono affidare la riscossione; la Corte lo valorizza come base per l'affidamento della riscossione coattiva al concessionario.
Prevede che il gestore del servizio idrico possa affidare la riscossione coattiva ai soggetti iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997; ciò consente la legittimazione del concessionario all'emissione dell'ingiunzione.
È richiamato per affermare che la riscossione mediante ruolo può riguardare anche la tariffa idrica; il comma 3-bis non è necessario nel caso della tariffa idrica, perché la facoltà è già prevista dal comma 2.
Richiamato nel quadro della riscossione coattiva mediante ruolo e dei relativi presupposti.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato per affermare che la finalità lucrativa della società non è incompatibile con la gestione di servizi pubblici.
Massime di principio
- La procedura di ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 può essere utilizzata anche per entrate di natura privatistica quando la legge speciale lo consenta e il credito sia certo, liquido ed esigibile.
- Il potere di riscossione coattiva non è riservato in modo esclusivo alla pubblica amministrazione in senso formale: può essere esercitato anche da soggetti privati affidatari, se la normativa di settore li abilita espressamente.
- Per i canoni/tariffe del servizio idrico, la disciplina speciale consente al gestore di affidare la riscossione coattiva a soggetti iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, con legittimazione a emettere ingiunzione fiscale.
- Nella verifica della legittimazione alla riscossione coattiva occorre coordinare la disciplina generale dell'ingiunzione fiscale con le norme speciali di settore, evitando letture meramente formalistiche della qualità soggettiva dell'affidatario.
- La forma societaria privata non preclude, di per sé, l'esercizio di funzioni di rilevanza pubblica, se il soggetto opera come articolazione organizzativa dell'ente affidante e nel rispetto della disciplina legale applicabile.
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