Cassazione Civile, Ordinanza n. 07359/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di conto corrente intrattenuto dalla società ricorrente con l'istituto di credito. In primo grado erano state respinte le domande dirette a ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole del rapporto, la rideterminazione del saldo e la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca. In appello la società aveva censurato, in particolare, la disciplina degli interessi e della commissione di massimo scoperto. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita erronea interpretazione del motivo d'appello relativo alla mancata reciprocità della capitalizzazione tra interessi debitori e creditori; (2) violazione degli artt. 1418, 1423, 1283, 1344 c.c., 120 t.u.b. e della delibera CICR 9 febbraio 2000, per non avere la Corte territoriale rilevato che la pattuizione sugli interessi creditori non prevedeva una reale capitalizzazione infrannuale e quindi non rispettava il requisito di reciprocità; (3) violazione della disciplina sull'usura (art. 644 c.p., d.l. 394/2000 e l. 108/1996), sostenendo che nei conti correnti il superamento della soglia vada verificato trimestre per trimestre; (4) violazione degli artt. 1325, 1346, 1421 c.c. e 644 c.p., deducendo la mancanza di causa della commissione di massimo scoperto e la necessità di computarla nel TEG; (5) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 116 c.p.c., contestando il modo in cui la CTU avrebbe calcolato il TEG e la misura della commissione di massimo scoperto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo nei termini esposti in motivazione, rilevando che la Corte d'appello non si era pronunciata sul tema della mancata previsione di una reale capitalizzazione degli interessi attivi e che, in presenza di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, la pattuizione non soddisfaceva i requisiti della delibera CICR 9 febbraio 2000, in particolare quanto alla capitalizzazione infrannuale e all'indicazione del tasso su base annua comprensivo degli effetti della capitalizzazione. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introducevano questioni non ritualmente devolute in appello. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito non deve attribuire alla censura una portata diversa da quella effettivamente dedotta dalla parte; l'omessa pronuncia o la falsa interpretazione del motivo di gravame integra vizio rilevante in cassazione.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola anatocistica non conforme ai requisiti di legge e di regolamentazione secondaria.
Invocato per sostenere che la pattuizione avrebbe eluso il divieto o i limiti posti dalla disciplina sull'anatocismo.
Richiamato quale base normativa della disciplina bancaria degli interessi e della capitalizzazione.
artt. 2 e 6 delib. CICR 9 febbraio 2000
La capitalizzazione infrannuale degli interessi creditori richiede una pattuizione conforme: deve essere effettiva e il tasso va indicato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Norma richiamata per la disciplina dell'usura nei rapporti bancari.
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000
Richiamato insieme alla l. n. 108/1996 per la verifica del tasso soglia nei rapporti bancari.
Norma base in materia di usura bancaria e tasso soglia.
Invocati per sostenere l'indeterminatezza/indeterminabilità e la mancanza di causa della commissione di massimo scoperto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o si discosta dalle regole di valutazione, non per il semplice dissenso sul prudente apprezzamento.
Richiamato per evidenziare che nel rapporto di conto corrente le condizioni possono mutare nel tempo tramite pattuizioni successive.
Massime di principio
- Nel contratto di conto corrente stipulato sotto la disciplina della delibera CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione infrannuale degli interessi creditori è valida solo se la pattuizione prevede una reale capitalizzazione e indica il tasso su base annua tenendo conto dei relativi effetti; un tasso creditore nominale coincidente con quello effettivo non è sufficiente a dimostrare la validità della clausola anatocistica.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura che non si misuri con la statuizione effettivamente resa dal giudice di merito è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta fatti o pattuizioni non tempestivamente dedotti nei gradi di merito, specialmente quando la questione richiede un accertamento di fatto sulla sopravvenuta usurarietà del rapporto.
- La doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto è inammissibile se non si confronta con la specifica affermazione del giudice di merito circa la validità della clausola e la determinatezza della sua base di calcolo.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiari di applicare un criterio legale di valutazione inesistente; non basta contestare il modo in cui il materiale probatorio è stato apprezzato.
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