Cassazione Penale, Sentenza n. 47666/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per vizi di motivazione e travisamento della prova sulle imputazioni per abusi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata (art. 44 T.U.E. e art. 181 d.lgs. 42/2004), contestavano l'accertamento dell'aumento di cubatura e della modifica della sagoma degli immobili, chiedevano il riconoscimento della natura di ristrutturazione o di precarietà di alcuni manufatti (escludendo la necessità di permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica), deducevano la prescrizione per talune contravvenzioni, contestavano la configurabilità del reato di falso ideologico per le planimetrie depositate al catasto (art. 481 c.p.) e proponevano, in memoria, questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004 per presunta irragionevolezza del criterio percentuale (oltre 30%) rispetto ai limiti assoluti (750/1000 mc).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso per genericità, inammissibilità o manifesta infondatezza, ritenendo corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione del giudice d'appello circa l'aumento volumetrico e le difformità paesaggistiche. Ha però ritenuto fondata l'eccezione relativa all'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta delle circostanze attenuanti generiche: su questo punto la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame e rideterminazione della pena. In conseguenza del rinvio e del deposito degli atti, la Cassazione ha altresì rilevato l'intervenuta prescrizione di alcune contravvenzioni urbanistiche (capi A e F) e di altri reati e le ha annullate senza rinvio; sono invece stati confermati, in linea di massima, i residui delitti paesaggistici ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004 per i quali la prescrizione non era ancora intervenuta. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata dichiarata manifestamente infondata.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.E.), art. 44
art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata come criterio per la qualificazione degli interventi edilizi e per la necessità del titolo abilitativo; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la distinzione fra ristrutturazione e intervento che richiede permesso di costruire in presenza di mutamento di destinazione d'uso e significativo aumento volumetrico
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181
L'art. 181 punisce lavori in assenza o in difformità di autorizzazione paesaggistica; il comma 1-bis configura delitto quando l'aumento volumetrico supera il 30% della volumetria preesistente (o ecceda 750 mc., o la nuova costruzione superi 1000 mc.). La Corte precisa che in area vincolata anche le difformità parziali si considerano variazioni essenziali e rientrano nella tutela penale paesaggistica
art. 481 (falso ideologico in certificato)
Le dichiarazioni professionali e le planimetrie fornite al catasto, essendo rese da professionista iscritto e destinate ad aggiornare gli archivi pubblici, possono integrare il reato di falso ideologico se risultano mendaci e idonee ad indurre in errore l'amministrazione
codice penale, artt. 157, 158, 161
Richiamati in relazione alla prescrizione e al momento di consumazione dei reati; la Corte ha valutato i termini e le cause di sospensione per accertare l'estinzione per prescrizione di talune contravvenzioni
codice di procedura penale, art. 531
Norma processuale citata tra le regole di impugnazione; la Corte ha valutato la regolarità del procedimento e l'istruttoria di merito
codice penale, artt. 62-bis e 133
Riferiti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla deduzione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione motivata delle attenuanti in appello costituisse vizio da correggere
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
art. 606, comma 3, ultima parte
Principio applicato per dichiarare inammissibili censure non specifiche o dedotte per la prima volta in cassazione rispetto ai motivi già proposti in appello
Costituzione italiana, artt. 3 e 27
Richiamati dai ricorrenti nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte costituzionale n. 56/2016)
Corte costituzionale, sentenza n. 56/2016
sent. Corte cost. n. 56/2016
Richiamata: la Consulta ha parzialmente riformulato la disciplina sanzionatoria, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la normativa residua non presenti la macroscopica irragionevolezza invocata dai ricorrenti
Massime di principio
- In tema di abusi edilizi in zona paesaggistica, anche le difformità parziali possono essere considerate variazioni essenziali e rientrare nella tutela penale paesaggistica (art. 181 d.lgs. 42/2004); il giudice di legittimità non riesamina i fatti se la motivazione di merito è coerente e non illogica
- La prova del contenuto rappresentativo di documenti (es. fotografie) può essere fornita anche tramite testimonianza che abbia visionato quei documenti; l'assenza materiale delle foto negli atti non rende automaticamente inutilizzabile la prova testimoniale
- Le dichiarazioni e le planimetrie depositate al catasto da un professionista possono avere valore probatorio e integrare il reato di falso ideologico se risultano mendaci e destinate ad aggiornare gli archivi pubblici
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis (criterio percentuale vs limiti assoluti) è difficilmente accolta se non si dimostra una macroscopica sproporzione tra fattispecie omogenee; la giurisprudenza consente al legislatore ampio margine discrezionale
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; i generici richiami agli atti di merito sono inammissibili
- La mancata motivazione espressa su una richiesta di attenuanti generiche da parte della corte territoriale è vizio correggibile: il giudice di legittimità può annullare con rinvio per carenza motivazionale e nuovo esame della sfera sanzionatoria
- Per la valutazione della prescrizione è necessario il calcolo puntuale dei termini e delle cause di sospensione; reati più antichi possono essere estinti anche se altri coesistenti non lo sono
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