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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per i reati di danneggiamento (art. 635 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.). I motivi di ricorso sono: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla responsabilità per il reato di danneggiamento, sostenendo che l'unica prova sarebbe la dichiarazione della persona offesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'appropriazione indebita, deducendo che il telefono sarebbe stato smarrito e, in assenza di una formale richiesta di restituzione, non vi sarebbe stata appropriazione; 3) censura sull'applicazione della recidiva; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano in realtà questioni di merito e di valutazione della prova già esaminate in appello e non deducibili in Cassazione se non per vizio di motivazione manifesto o illegittimità di diritto, assenti nel caso. La Corte ha richiamato la motivazione della Corte territoriale che si integra con quella del primo giudice, evidenziando: l'analisi dei tabulati a conferma delle dichiarazioni della persona offesa; la pretestuosità della tesi dello smarrimento del telefonino; i plurimi precedenti penali pertinenti per la valutazione della pericolosità e l'applicazione della recidiva; la determinazione della pena al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen. (danneggiamento)

    La norma punisce chiunque cagiona danno alla cosa altrui; la Corte ha ritenuto che la prova, pur fondata in parte sulla dichiarazione della persona offesa, fosse corroborata da elementi oggettivi (analisi dei tabulati) sufficienti per la condanna, respingendo la censura che ne chiedeva l'esclusione per mancanza di riscontri.

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    La norma sanziona chi si appropria di una cosa mobile altrui. La Corte ha ritenuto infondata la tesi dello smarrimento: anche in assenza di una formale richiesta di restituzione, l'appropriazione è configurabile se dagli elementi probatori emerge la volontà di trattenere la cosa altrui.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di infliggere sanzioni pecuniarie per condotte che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare il pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della prova o per chiedere una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che si limitano a censurare la valutazione del merito sono generalmente inammissibili.
  • La testimonianza della persona offesa può essere ritenuta prova valida se è corroborata da elementi oggettivi (es. tabulati, documenti): contestarla richiede evidenziare vizi di motivazione o incongruenze specifiche, non una mera richiesta di valutazione diversa.
  • La tesi dello smarrimento, per escludere l'appropriazione indebita, deve essere sorretta da elementi concreti che rendano probabile l'effettiva perdita involontaria e non può limitarsi a un'affermazione alternativa priva di riscontri.
  • L'applicazione della recidiva può essere contestata solo dimostrando l'inesistenza o l'erronea qualificazione dei precedenti; una semplice dissentanea valutativa non è sufficiente in Cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti o una diversa quantificazione della pena in sede di legittimità è necessario indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non solo proporre una valutazione più favorevole.
  • Presentare ricorsi senza fondati argomenti di diritto o che reiterano questioni di merito può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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