Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati di contraffazione e ricettazione (artt. 474 e 648 c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata prova del dolo specifico di detenzione ai fini di vendita e per l'insussistenza della ricettazione in quanto la merce sarebbe stata per uso esclusivo. Inoltre censurava l'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura fosse un'inammissibile richiesta di rinnovata valutazione del merito: la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata e congrua, avendo fatto riferimento a quantità, eterogeneità, tipologia e pluralità dei marchi della merce e alla consapevolezza della contraffazione. Quanto al secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato dichiarato non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione non era stata oggetto di appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riferimento al reato di commercializzazione e detenzione di merce con segni falsi: la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo specifico sulla base degli elementi fattuali (quantità, eterogeneità, pluralità di marchi e consapevolezza della contraffazione).
art. 648 cod. pen.
Riferimento al reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva che la merce fosse per uso esclusivo, avendo il giudice di merito valutato gli elementi indicativi dell'intento di commercializzazione e della conoscenza dell'origine illecita.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La norma limita la deducibilità in Cassazione di questioni non oggetto dell'appello: la doglianza sulla recidiva non poteva essere esaminata perché non proposta in sede di appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili colposi e ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non può sostituirsi al giudice del merito per una diversa valutazione degli elementi probatori se la motivazione è logica e sufficientemente argomentata.
- Elementi come grande quantità, eterogeneità della merce e pluralità di marchi possono legittimamente indurre a ritenere il dolo di detenzione ai fini di vendita per reati di contraffazione.
- La contestazione della recidiva in Cassazione è preclusa se la questione non è stata oggetto dell'appello in Corte d'Appello (art. 606, comma 3, c.p.p.).
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti devono dimostrare l'insufficienza logica della motivazione del giudice di merito; critiche generiche sull'apprezzamento delle prove sono in genere inammissibili.
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