Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina ritenuta dal Tribunale e dalla Corte d'appello: 1) mancata riqualificazione del fatto o, in subordine, assorbimento dei delitti di lesione, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione nel reato di rapina; 2) errore nel confronto tra attenuanti e aggravanti e mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (sostenendo di aver risarcito gli operanti); 3) errata individuazione del delitto più grave e carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione ripartiti per ciascun reato satellite; 4) carenze motivate riguardo alla determinazione e dosimetria della pena e mancata adeguata valutazione degli artt. 132-133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le doglianze sono generiche e non confrontano punti specifici della motivazione di merito; la riqualificazione e l'assorbimento non sono dimostrati e la ricostruzione di merito è lineare (la ricettazione riguarda un bene usato nella rapina; la violenza è risultata eccedente e ha prodotto lesioni e pericolo per l'incolumità). Sull'attenuante del risarcimento, è stata rilevata la mancanza del requisito di integralità del ristoro verso tutte le vittime, per cui non è stata riconosciuta; tuttavia il risarcimento parziale ha inciso sul minor aumento in continuazione per le lesioni a carico degli operanti. Le doglianze su continuazione e dosimetria sono inammissibili perché gli aumenti sono modesti e la pena complessiva è stata fissata nei pressi dei minimi edittali con motivazione sufficiente. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; l'inammissibilità impedisce di sollevare la questione della eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    Consente la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte dà atto che il ricorso è stato trattato secondo tale procedura.

  • Codice penale, art. 132

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ritiene che, dato che la pena definitiva è stata fissata prossima ai minimi, una motivazione sintetica richiamando la gravità del fatto sia sufficiente.

  • Codice penale, art. 133

    Norma sui criteri per la determinazione della pena individuale: la Corte considera rispettati i criteri di congruità e di graduazione, ritenendo adeguata la motivazione sulla gravità della violenza e sulla pluralità di persone offese.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente alle spese processuali e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte applica tale disposizione per una somma equitativamente determinata.

Massime di principio

  • Motivi di cassazione esposti in termini generici e non confrontati con passaggi specifici della motivazione di merito sono, di regola, inammissibili.
  • La richiesta di riqualificazione o di assorbimento di reati richiede una motivazione puntuale che dimostri l'errore logico-giuridico della valutazione di merito; non basta l'enunciazione astratta.
  • L'assorbimento dei reati satelliti nella rapina è difficile se la violenza usata è risultata eccedente rispetto a quella necessaria per la sottrazione o se vi è un uso distinto di beni (es. ricettazione di un bene usato durante la rapina).
  • L'attenuante del risarcimento del danno richiede, per il riconoscimento pieno, l'integrale soddisfacimento di tutte le persone offese coinvolte; riparazioni parziali possono però influire sulla quantificazione degli aumenti in continuazione.
  • Le censure sulla dosimetria della pena e sugli aumenti per continuazione richiedono dimostrazione della sproporzione: aumenti di entità contenuta e pene complessive prossime ai minimi edittali richiedono motivazione meno estesa, purché sia indicata la ragionevole congruità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende e preclude, salvo eccezioni, la rilevazione di fatti intervenuti dopo la sentenza impugnata (es. prescrizione sopravvenuta).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.