Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello confermativa della condanna per furto e indebito utilizzo di carta di credito (artt. 624 e 493 ter c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 c.p. per omessa valutazione/giustificazione sul riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (somma modesta: €96,50), richiesta verbalmente in udienza; 2) violazione degli artt. 164 e 168 c.p. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pordenone (15/9/2016); 3) estinzione dei reati per prescrizione, anche computando le sospensioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte territoriale ha omesso motivazione sulla richiesta difensiva di riconoscere l'attenuante della speciale tenuità pur essendo tale richiesta verbalmente sollecitata, violando il principio secondo cui il giudice d'appello deve motivare se la parte ha espressamente richiesto il riconoscimento. Considerato inoltre il computo dei termini (inclusa la sospensione prevista dall'art. 84, comma 4, D.L. 18/2020), è stato accertato che i reati si sono prescritti in data 16/01/2021. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riferimento all'attenuante (circostanza attenuante) e alla necessità che il giudice motivi in merito; la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione su richiesta difensiva costituisce vizio e può incidere sulla decisione.
art. 597 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla possibilità (nei limiti) che il giudice d'appello provveda d'ufficio; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, anche in assenza di obbligo ex art. 597, il giudice deve motivare se una parte ha espressamente sollecitato la decisione su una specifica deduzione.
artt. 164 e 168 cod. pen.
Norme relative alla revoca della sospensione condizionale della pena e ai suoi effetti; il ricorrente contestava la revoca, ma la questione è risultata assorbita dalla decisione sulla prescrizione.
art. 84, comma 4, D.L. 18/2020
Norma che ha determinato la sospensione/interruzione di termini processuali in periodo emergenziale COVID; rilevante per il calcolo del termine di prescrizione e per stabilire che la prescrizione è maturata il 16/01/2021.
artt. 624 e 493 ter cod. pen.
Riferimento ai reati contestati al ricorrente: furto (art. 624) e indebito utilizzo di carta di credito (art. 493 ter). La decisione finale però si basa sull'estinzione per prescrizione, non sulla definizione del merito della colpevolezza.
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018 e Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019 (giurisprudenza)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui il giudice d'appello deve motivare in ordine alla richiesta di attenuanti quando la parte le abbia espressamente sollecitate in udienza, anche se non inserite nell'atto di impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare in merito a deduzioni e richieste espressamente avanzate dalle parti in udienza: l'omessa motivazione su una richiesta difensiva rilevante può costituire vizio incidente sulla decisione.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni normative, ivi inclusa la sospensione prevista dall'art. 84, comma 4, D.L. 18/2020; una corretta rilevazione può determinare l'estinzione del reato per prescrizione.
- Se la Cassazione accerta che i reati sono estinti per prescrizione, la sentenza di merito va annullata senza rinvio per tale motivo, rendendo superfluo l'esame di altre questioni sostanziali.
- Le questioni relative alla revoca della sospensione condizionale della pena (artt. 164 e 168 c.p.) devono essere valutate ma possono risultare assorbite se la prescrizione estingue il reato.
- Per la difesa è strategico formulare e verbalizzare specifiche richieste (es. riconoscimento di attenuanti) in udienza e assicurarsi che la relativa richiesta sia chiaramente riportata nel verbale, poiché questo obbliga il giudice ad una motivazione espressa.
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