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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (mancata audizione del teste Nania); (ii) errore di diritto nella qualificazione della sua condotta come estorsione contestando che fosse solo un "intermediario che agisce per motivi di solidarietà umana"; (iii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante fosse incensurato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: (1) sul punto dell'istruttoria, essendo stato chiesto e poi ritirato il giudizio abbreviato condizionato prima dell'apertura del dibattimento e sostituito con abbreviato semplice, il mancato esame del teste non può essere dedotto in cassazione; l'art. 603 c.p.p. attribuisce al giudice di appello discrezionalità a rinnovare le prove solo se indispensabile e la Corte d'Appello ha motivato la scelta; (2) sulla natura della condotta, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente non fosse mero intermediario solidaristico ma abbia intrapreso e gestito le trattative, formulato la richiesta estorsiva, pagato e restituito il veicolo: atti che hanno reso causalmente necessario il profitto dell'autore del furto e lo configurano come concorrente nell'estorsione; (3) sulle attenuanti generiche, la Corte ha motivato il diniego con l'assenza di elementi positivi a favore del ricorrente e con la sua vicinanza ad ambienti criminali; la pena è stata fissata nel minimo edittale; inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Norma sostanziale che definisce il reato di estorsione; applicata per qualificare il fatto commesso e per ritenere la responsabilità anche del concorrente che ha favorito materialmente l'ottenimento dell'illecito profitto.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; attribuisce al giudice dell'impugnazione potere discrezionale di disporre integrazione probatoria solo se indispensabile alla decisione; qui giustifica il rifiuto di acquisire l'audizione del teste Nania.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Principio del concorso e partecipazione al reato; interpretato per ritenere il ricorrente partecipante all'estorsione pur non avendo tratto vantaggio diretto.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sul quantum della pena; richiamata come base del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena concreta.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena concreta (circostanze, personalità del reo, gravità); utilizzata per giustificare la pena nel minimo edittale e il diniego delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Prevede il riconoscimento delle attenuanti generiche; la giurisprudenza richiede elementi positivi a favore del reo: la loro assenza legittima il diniego motivato.

  • art. 438, comma 6, cod. proc. pen. (menzione nella sentenza della Corte costituzionale n.169/2003)

    Riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato condizionato: la giurisprudenza costituzionale ha limitato alcune disposizioni, comportando che la mancata riproposizione della condizione prima dell'apertura del dibattimento impedisce la censura successiva per mancata acquisizione della prova.

Massime di principio

  • Se l'imputato richiede un giudizio abbreviato condizionato a un'integrazione probatoria e poi, prima del dibattimento, rinuncia alla condizione optando per l'abbreviato semplice, non può in sede di impugnazione lamentare la mancata acquisizione di quella prova.
  • L'art. 603 c.p.p. consente al giudice d'appello di ordinare la rinnovazione dell'istruttoria solo quando essa sia indispensabile per decidere; tale potere è discrezionale e la decisione, se motivata, difficilmente è sindacabile in Cassazione.
  • La qualificazione di "intermediario solidaristico" va valutata sulla base della concreta condotta: chi assume l'iniziativa, formula la richiesta estorsiva, gestisce trattative o contribuisce materialmente al pagamento può essere considerato concorrente nell'estorsione anche senza trarre vantaggio diretto.
  • L'assenza di precedenti penali da sola non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche: è necessario che vi siano elementi positivi di risocializzazione o di personalità favorevoli; la vicinanza ad ambienti criminali può legittimamente prevalere nella motivazione.
  • Le valutazioni di credibilità delle vittime e degli elementi di fatto e la determinazione della pena concreta rientrano nel giudizio di merito e sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.

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