Cassazione Civile, Ordinanza n. 13692/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo che aveva escluso la natura di volontariato di alcuni rapporti intrattenuti con soci di un circolo culturale e li aveva qualificati come rapporti di lavoro subordinato. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha confermato tale qualificazione valorizzando indici quali la continuità e sistematicità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione di ristorazione, la corresponsione di un compenso periodico fisso, l'obbligo di preavviso in caso di assenza e la complessiva attitudine professionale dei prestatori. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e dell'art. 1 l. n. 266/1991, sostenendo che lo statuto del circolo prevedeva espressamente il volontariato gratuito dei soci e che la Corte d'appello avrebbe apoditticamente negato tale qualificazione; (2) violazione degli artt. 2094, 2697, 2727 e 2729 c.c. e della legge sul volontariato, deducendo che la Corte non avrebbe correttamente apprezzato gli elementi sintomatici della subordinazione e avrebbe attribuito rilievo decisivo a orari e compensi; (3) omesso esame di fatti storici decisivi e violazione dell'art. 2735 c.c., assumendo che non fosse emerso assoggettamento alle direttive datoriali e che una richiesta di collaborazione come "volontariato gratuito" valesse come confessione stragiudiziale; (4) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 149/2015, perché la Direzione territoriale del lavoro sarebbe stata priva di capacità sostanziale e processuale di appellare, spettando tale capacità all'Ispettorato nazionale del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, operazione preclusa in sede di legittimità, poiché la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato dipende dalla valutazione fattuale degli indici della subordinazione e il vizio di violazione di legge non può fondarsi su una diversa lettura delle prove. Ha inoltre affermato che il nomen iuris di volontariato è rilevante ma non determinante, e che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato gli indici della subordinazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché già dedotto nel precedente ricorso definito con la sentenza rescindente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Definisce il lavoro subordinato; la sua applicazione richiede la verifica concreta degli indici della subordinazione, non la sola qualificazione formale del rapporto.
L'eventuale violazione dell'onere della prova è configurabile solo in ipotesi specifiche; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La disciplina del volontariato non impedisce che, in presenza di elementi fattuali incompatibili con la gratuità, il rapporto sia riqualificato come subordinato.
Le presunzioni possono rilevare nella ricostruzione dei fatti, ma la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
La scelta e la valutazione degli indizi ai fini presuntivi appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica.
La qualificazione di un atto come confessione stragiudiziale deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell'atto; nel caso concreto la censura mirava comunque a una diversa lettura del materiale probatorio.
La censura relativa alla capacità processuale dell'ufficio territoriale è stata dichiarata inammissibile perché già proposta e respinta nel precedente giudizio di legittimità.
È richiamato quale base del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione da cui origina la controversia.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo/volontario richiede la verifica in concreto degli indici della subordinazione; il nomen iuris attribuito dalle parti è solo un elemento rilevante ma non decisivo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta e il peso degli indizi, così come la ricostruzione del fatto, appartengono al giudice di merito se la motivazione è logicamente congrua.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia effettivamente invertito l'onere della prova, utilizzato prove non dedotte o attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la conclusione probatoria raggiunta.
- Anche in presenza di previsioni statutarie che autorizzino attività gratuite o volontarie, il rapporto va riqualificato come lavoro subordinato quando emergano elementi oggettivi di eterodirezione, continuità, inserimento nell'organizzazione, compenso periodico e vincoli di presenza incompatibili con la gratuità.
- Una censura già proposta e disattesa nel precedente giudizio di cassazione non può essere riproposta nel successivo ricorso in sede di rinvio, essendo inammissibile per preclusione derivante dal giudicato rescindente.
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