Cassazione Civile, Ordinanza n. 35199/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel 2012 due coniugi avevano acceso con una banca un mutuo di importo rilevante; successivamente avevano aderito, tramite polizze collettive collegate al mutuo, a una copertura assicurativa contro il rischio di invalidità permanente o decesso. Dopo la morte del mutuatario, gli eredi rilevavano che le ultime rate del mutuo non risultavano pagate e che la polizza riferita al defunto non era stata attivata. Agivano quindi per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo che banca e assicuratrici avessero violato doveri di diligenza, correttezza e buona fede, nonché obblighi informativi, per non aver perfezionato la copertura assicurativa e per avere illegittimamente segnalato la posizione a sofferenza nelle banche dati creditizie. Il tribunale accolse le domande, ma la corte d’appello riformò integralmente la decisione, ritenendo che il defunto non avesse sottoscritto il modulo di adesione alla polizza né pagato il premio, con conseguente mancato perfezionamento del contratto assicurativo e, in ogni caso, risoluzione di diritto della copertura per mancato pagamento del premio. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: omessa pronuncia su nova e su un’eccezione di difetto di interesse della banca; violazione delle norme di correttezza, buona fede, disciplina delle clausole vessatorie e del principio di non contestazione; erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e sull’uso delle prove; vizi relativi alla mancata ammissione delle istanze istruttorie; e violazione delle norme sulle spese di lite e sul giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sulla mancata prova del perfezionamento della polizza, ma anche sulla circostanza che, pure a voler ritenere concluso il contratto, la copertura non era operativa perché il mancato pagamento del premio ne aveva determinato la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1901, comma 3, c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sulla segnalazione a sofferenza perché dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio e l’accertamento di fatto. Le ulteriori doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili: nessuna violazione del divieto di nova è stata ravvisata, la banca aveva interesse e legittimazione a difendersi perché parte delle polizze collettive, non sussisteva omessa pronuncia, le questioni su buona fede e clausole vessatorie erano inammissibili o comunque assorbite, e la regolazione delle spese di lite da parte della corte territoriale è stata ritenuta corretta a seguito della totale riforma della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il divieto di nova in appello non si estende alle mere difese, che possono consistere nella contestazione della pretesa avversaria sulla base degli elementi già emergenti dagli atti.
art. 111 Cost.
Richiamato solo in relazione al dedotto vizio processuale; non emerge una specifica regola applicata diversa dal controllo sulla correttezza del contraddittorio e della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando rende intellegibile la ratio decidendi, rispettando il minimo costituzionale.
L’attore che domanda l’adempimento o il risarcimento deve provare il fondamento negoziale del diritto azionato e, nel caso, il perfezionamento della copertura assicurativa.
La censura non può tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio da parte della Cassazione.
Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nei rapporti negoziali, ma la relativa violazione è stata esclusa in concreto.
Richiamato quale criterio di diligenza dell’operatore; la sua violazione è stata ritenuta insussistente sulla base dell’accertamento di merito.
La buona fede nell’esecuzione del contratto va apprezzata in relazione alla condotta concretamente tenuta; nel caso, la banca poteva attivarsi per l’inadempimento del mutuatario.
Richiamato a sostegno della dedotta responsabilità precontrattuale, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una condotta scorretta nella formazione del rapporto.
Evocato dalla ricorrente, ma la questione non ha inciso sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La ricorrente invocava la vessatorietà di alcune condizioni di polizza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque assorbita dalla mancanza di un contratto operativo con il de cuius.
Verosimilmente richiamato in relazione all’onere della prova; la Corte ha ribadito che gravava sugli attori provare il perfezionamento della garanzia.
Non consente una diversa lettura delle prove in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
La sentenza d’appello non è incorsa in omessa pronuncia; inoltre il capo sulle spese è stato correttamente riformato per effetto della totale riforma della decisione di primo grado.
Richiamato solo dalla ricorrente a sostegno delle doglianze istruttorie; non emerge un principio affermato dalla Corte sul punto.
Richiamato solo dalla ricorrente a sostegno delle doglianze istruttorie; non emerge un principio affermato dalla Corte sul punto.
Le istanze e le questioni non riproposte nei modi dovuti possono ritenersi non coltivate; nel caso, tuttavia, la Corte ha soprattutto reputato le istanze istruttorie irrilevanti.
La banca, a fronte dell’omesso pagamento di molte rate del mutuo, era legittimata ad avvalersi della decadenza dal beneficio del termine e a richiedere l’immediato pagamento.
Costituisce l’autonoma ratio decisiva: il mancato pagamento del premio determina la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, impedendo l’operatività della garanzia.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese, imponendo al giudice d’appello un nuovo regolamento delle stesse.
Le spese seguono la soccombenza e, a seguito della riforma integrale della decisione di primo grado, sono state poste a carico della parte soccombente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un’esposizione chiara dei fatti e dei motivi; una ricostruzione disorganica e incomprensibile rende inammissibile la censura.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri del controllo di legittimità invocati dalla ricorrente; la Corte ha escluso la loro concreta violazione o ne ha rilevato l’inammissibile deduzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per il risarcimento o l’adempimento fondato su una copertura assicurativa collegata a un mutuo deve provare il perfezionamento del contratto e la conseguente operatività della garanzia.
- Se il pagamento del premio è condizione per l’operatività della polizza, il mancato versamento può determinare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1901, comma 3, c.c., con conseguente impossibilità di invocare la copertura.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il compendio probatorio o contestare l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce le mere difese, cioè la contestazione della fondatezza della pretesa avversaria sulla base degli atti già acquisiti.
- La banca che abbia stipulato polizze collettive collegate al finanziamento può essere legittimata a far valere, nel giudizio relativo alla garanzia, la mancata adesione del cliente o il mancato perfezionamento della copertura.
- Quando la sentenza di primo grado viene totalmente riformata, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite in base all’esito complessivo della controversia.
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