Cassazione Civile, Ordinanza n. 24513/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto del ricorso contro un atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di PVC della Guardia di Finanza, relativo a una presunta frode IVA carosello con fatture per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992, delle specifiche tecniche del D.M. 4 agosto 2015, dell'art. 19-bis del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 e dell'art. 11 L. 53/1994, contestando l'affermazione di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito: sosteneva di aver effettuato una seconda notifica dell'atto di appello entro il termine e di aver depositato il relativo messaggio PEC e la relazione di notifica. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che una sentenza della stessa Corte tributaria di secondo grado che aveva escluso la pretesa tributaria per un diverso periodo d'imposta avrebbe travolto anche la correlata pretesa sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 2, c.p.c.: ha affermato che, ai fini dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, il termine per il deposito dell'appello decorre dalla notificazione originaria del gravame e non è inciso da eventuali rinotifiche successive, anche se spontanee; quindi la seconda notifica e il deposito del 15 dicembre 2022 non potevano sanare il mancato rispetto del termine decorrente dalla prima notifica del 19 ottobre 2022. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza invocata dalla ricorrente, riguardante un diverso periodo d'imposta, non integra un 'fatto storico' ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e non è idonea a dimostrare un omesso esame decisivo nel presente giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dal combinato disposto con l'art. 53, è funzionale al deposito dell'atto notificato entro il termine perentorio di trenta giorni e alla conoscenza tempestiva dell'impugnazione da parte del giudice.
Il deposito dell'atto di appello notificato entro trenta giorni dalla proposizione riguarda solo la notificazione originaria del gravame; eventuali rinotifiche successive non incidono sulla decorrenza del termine né elidono l'inammissibilità già maturata.
art. 10 D.M. 4 agosto 2015
Richiamato dalla ricorrente come parametro tecnico per la notificazione telematica, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
art. 19-bis provv. DGSIA 16 aprile 2014
Richiamato dalla ricorrente in tema di specifiche tecniche della notifica telematica, senza incidere sulla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alle notificazioni a mezzo PEC, ma non decisivo rispetto alla questione del termine di deposito dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico, non un precedente giurisprudenziale relativo a diverso periodo d'imposta.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per il deposito dell'appello notificato decorre dalla notificazione originaria del gravame e non viene riaperto né prorogato da eventuali rinotifiche successive, anche se spontanee o disposte per rinnovare la precedente notificazione.
- La prova della notificazione telematica deve essere valutata in relazione all'atto originario rilevante ai fini processuali; questioni tecniche sul formato del deposito non possono elidere la decadenza già maturata se il deposito è tardivo rispetto alla prima notificazione.
- Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il 'fatto' deve essere un accadimento storico o un dato materiale discusso tra le parti, non un precedente giudiziario relativo a diverso periodo d'imposta o a distinta pretesa fiscale.
- Un precedente che riguardi un'annualità diversa non integra, di per sé, un fatto storico decisivo idoneo a fondare il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non incide direttamente sulla fattispecie oggetto del giudizio.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
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