Cassazione Penale, Ordinanza n. 16044/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo e in area assoggettata anche a vincolo paesaggistico. In ricorso ha dedotto, da un lato, l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la consumazione sarebbe maturata almeno nel 2018 sulla base di deposizioni testimoniali e del materiale allegato; dall'altro, ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando plurimi indici positivi. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure volte a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e ha rilevato che la motivazione d'appello era congrua e immune da manifesta illogicità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito sull'epoca di realizzazione dell'abuso, desunta dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e dalla novità dei materiali impiegati, non superata dalla diversa deposizione richiamata dal ricorrente. Quanto alla particolare tenuità del fatto, è stata reputata adeguata la motivazione che valorizzava l'ubicazione dell'opera in zona agricola ad alto rischio sismico e vincolata paesaggisticamente, l'assenza totale di titoli abilitativi, la destinazione abitativa del manufatto e il carattere non precario dell'intervento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Disposizione incriminatrice richiamata quale base del reato edilizio contestato, in relazione alla realizzazione di interventi in assenza di titolo in area sottoposta a vincolo.
art. 44, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Norma richiamata come ulteriore disposizione violata, in connessione con il vincolo paesaggistico dell'area interessata dall'abuso.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della non minima offensività dell'intervento, della sua collocazione territoriale e della destinazione abitativa non precaria dell'opera.
Richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della lettura delle prove operata dai giudici di merito con una lettura alternativa più favorevole al ricorrente, quando la motivazione impugnata sia logica e adeguata.
- Ai fini della prescrizione, la censura è infondata se la data di consumazione dell'abuso è stata desunta in modo non manifestamente illogico da elementi oggettivi, come la novità dei materiali impiegati e le dichiarazioni di polizia giudiziaria.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando l'abuso edilizio insista su area vincolata e ad elevato rischio, sia privo di titolo abilitativo e presenti caratteristiche di stabilità e destinazione abitativa, perché l'offesa al bene giuridico non può dirsi di minima entità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei termini previsti dal codice di rito.
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