Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico: il motivo non si confrontava con la reale ratio della sentenza di primo grado, che aveva già riconosciuto l'attenuante del danno di lieve entità, limitandosi però a compensarla con la recidiva contestata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato commesso asportando merce esposta in un supermercato. In appello era stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale e ritenute equivalenti le circostanze attenuanti generiche, con determinazione della pena. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità, sostenendo che il diniego fosse fondato non su una valutazione oggettiva del fatto e del danno, ma su una supposta abitualità della condotta, non provata e non contestata. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, rilevando la mancata correlazione tra il motivo di impugnazione e la decisione di primo grado, la quale aveva in realtà riconosciuto l'attenuante, pur ritenendola equivalente alla recidiva e quindi senza riflessi sulla pena.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata come base del fatto contestato.
Aggravante del furto richiamata nel capo di imputazione per la sottrazione di cose esposte alla pubblica fede.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Richiesto un motivo di impugnazione specifico e correlato alla decisione impugnata; la sua violazione determina inammissibilità.
Concorre a fondare l'onere di specificità del ricorso e dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi.
Consente di rilevare l'inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si correla alla reale motivazione della decisione impugnata e non censura in modo puntuale la ratio decidendi.
- L'aspecificità del motivo di impugnazione è causa di inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Non può dedursi utilmente in cassazione il mancato riconoscimento di un'attenuante quando il giudice di merito l'abbia in realtà già riconosciuta, limitandosi a ritenerla equivalente a una circostanza aggravante o ad altra circostanza con effetti neutralizzanti sulla pena.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti di legge, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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