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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico: il motivo non si confrontava con la reale ratio della sentenza di primo grado, che aveva già riconosciuto l'attenuante del danno di lieve entità, limitandosi però a compensarla con la recidiva contestata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato commesso asportando merce esposta in un supermercato. In appello era stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale e ritenute equivalenti le circostanze attenuanti generiche, con determinazione della pena. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità, sostenendo che il diniego fosse fondato non su una valutazione oggettiva del fatto e del danno, ma su una supposta abitualità della condotta, non provata e non contestata. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, rilevando la mancata correlazione tra il motivo di impugnazione e la decisione di primo grado, la quale aveva in realtà riconosciuto l'attenuante, pur ritenendola equivalente alla recidiva e quindi senza riflessi sulla pena.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si correla alla reale motivazione della decisione impugnata e non censura in modo puntuale la ratio decidendi.
  • L'aspecificità del motivo di impugnazione è causa di inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
  • Non può dedursi utilmente in cassazione il mancato riconoscimento di un'attenuante quando il giudice di merito l'abbia in realtà già riconosciuta, limitandosi a ritenerla equivalente a una circostanza aggravante o ad altra circostanza con effetti neutralizzanti sulla pena.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti di legge, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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