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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15989/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato in concorso. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione a due punti: da un lato la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, sostenendo che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del corretto comportamento processuale, dell'incensuratezza e della giovane età; dall'altro la mancata concessione dell'attenuante del danno di lieve entità, assumendo che la somma di denaro sottratta fosse irrisoria e che il danno cagionato fosse contenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava realmente con le ragioni della decisione impugnata: le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, mentre il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. era stato motivato non solo in relazione alla somma sottratta, ma anche al danneggiamento della saracinesca dell'esercizio commerciale, circostanza che escludeva la speciale tenuità del danno.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625, n. 2 e n. 5, c.p.

    Richiamati come base della contestazione per il delitto di furto in concorso con aggravanti.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Indicata come aggravante contestata.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità non è stata riconosciuta perché il danno non poteva ritenersi lieve in presenza anche del danneggiamento della saracinesca dell'esercizio commerciale.

  • art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità/aspecificità del motivo, mancando la correlazione con le ragioni della sentenza impugnata.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia una reale correlazione critica tra le ragioni della decisione e le censure proposte.
  • La deduzione sulla mancata concessione di un'attenuante è generica se il ricorrente omette di considerare che il giudice di merito abbia già affrontato il punto o abbia fondato il diniego su plurimi elementi fattuali non confutati.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il pregiudizio non si esaurisce nel mero valore economico del bene sottratto, ma comprende anche ulteriori conseguenze dannose per la persona offesa o per il bene protetto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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