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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15987/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per bancarotta fraudolenta documentale, ascritta nella qualità di liquidatore unico di una società poi fallita. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non avrebbe motivato sull'elemento soggettivo e, in particolare, sui connotati del dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre osservato che il motivo era aspecifico, poiché la sentenza impugnata aveva comunque richiamato la caratterizzazione strumentale della sottrazione delle scritture e la motivazione di primo grado aveva già esaminato compiutamente il dolo specifico. È stato ritenuto inedito e aspecifico anche il cenno alla presunta carenza di motivazione sul quadro distrattivo sotteso all'occultamento, poiché non devoluto in appello e comunque smentito dalla motivazione della doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere prospettate questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello, quando la legge le sanziona con l'inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è ammissibile una critica generica o meramente assertiva alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado richiamandone l'analisi sul dolo specifico, non è configurabile un vizio di motivazione se il ricorrente si limita a contestazioni generiche o non autosufficienti.
  • La mancata devoluzione in appello di un profilo di censura impedisce di farlo valere per la prima volta in cassazione, anche se formulato come vizio di motivazione o violazione di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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