Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè a seguito di concordato sulla pena in appello dopo rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quello relativo alla misura sanzionatoria. Il ricorrente lamenta, da un lato, che non vi sarebbe stata una valida rinuncia ai motivi di appello diversi dalla dosimetria della pena; dall'altro, deduce un vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in modo generico che la sentenza avrebbe omesso di valutare le cause di non punibilità o di proscioglimento. La Corte rileva però che dal verbale di udienza emerge espressamente la rinuncia agli "altri motivi" da parte del difensore munito di procura speciale, sicché i motivi diversi da quelli sulla pena erano stati effettivamente abbandonati.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano. Rileva che la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena ha reso improponibile il controllo in cassazione sulle questioni relative all'affermazione di responsabilità e al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'effetto devolutivo dell'impugnazione si era ormai limitato al solo trattamento sanzionatorio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata a seguito di concordato sulla pena in appello, dopo rinuncia agli altri motivi di gravame.
Il proscioglimento di ufficio non può essere invocato in cassazione quando i motivi relativi al merito della responsabilità siano stati validamente rinunciati in appello.
L'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive il giudizio di gravame ai soli punti della decisione investiti dai motivi proposti; i motivi rinunciati non possono essere ulteriormente esaminati.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
È indicata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende per colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando l'imputato, tramite difensore munito di procura speciale, rinuncia espressamente ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, tale rinuncia è valida ed efficace se risulta dal verbale di udienza e preclude ogni successiva contestazione su quei capi o punti.
- La rinuncia ai motivi di gravame determina la riduzione dell'effetto devolutivo ai soli punti residui; i temi oggetto di rinuncia non possono essere recuperati né riesaminati dal giudice di appello né proposti per la prima volta in cassazione.
- Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in sede di legittimità quando esso presuppone la rivalutazione di motivi di merito già rinunciati, poiché la preclusione processuale derivante dalla rinuncia impedisce l'ulteriore scrutinio di tali questioni.
- Il ricorso per cassazione che investa questioni ormai precluse dalla rinuncia ai motivi di appello è inammissibile e può essere dichiarato de plano; alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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