Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31304/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro, aveva rideterminato in misura molto superiore il valore venale di un ramo aziendale oggetto di cessione tra due società, con conseguente maggiore imposizione. La commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli delle parti private e quelli incidentali dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto corretta la riduzione del valore operata sulla base delle scritture contabili. Avverso tale decisione erano stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, affidati complessivamente a nove motivi, ma in pendenza del giudizio le ricorrenti avevano aderito a una definizione agevolata della lite, impegnandosi a rinunciare ai ricorsi. Dopo l'accoglimento delle istanze da parte dell'agente della riscossione e il pagamento integrale della somma dovuta, è stata chiesta la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della controversia, dell'integrale pagamento dell'importo dovuto e della conseguente rinuncia ai ricorsi, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, richiamando la finalità della definizione agevolata di non aggravare i contribuenti con ulteriori oneri, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti aderiscono validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge e il debito è integralmente pagato, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso può risultare implicitamente dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, se compatibile con gli atti prodotti e con il pagamento effettuato.
  • In presenza di definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate, poiché la ratio dell'istituto è evitare ulteriori oneri economici per il contribuente oltre a quelli stabiliti dalla disciplina speciale.
  • La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata esclude i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.