Cassazione Civile, Ordinanza n. 31304/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro, aveva rideterminato in misura molto superiore il valore venale di un ramo aziendale oggetto di cessione tra due società, con conseguente maggiore imposizione. La commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli delle parti private e quelli incidentali dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto corretta la riduzione del valore operata sulla base delle scritture contabili. Avverso tale decisione erano stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, affidati complessivamente a nove motivi, ma in pendenza del giudizio le ricorrenti avevano aderito a una definizione agevolata della lite, impegnandosi a rinunciare ai ricorsi. Dopo l'accoglimento delle istanze da parte dell'agente della riscossione e il pagamento integrale della somma dovuta, è stata chiesta la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della controversia, dell'integrale pagamento dell'importo dovuto e della conseguente rinuncia ai ricorsi, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, richiamando la finalità della definizione agevolata di non aggravare i contribuenti con ulteriori oneri, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
ha integrato la disciplina della definizione agevolata dei carichi richiamata dalle ricorrenti per aderire alla chiusura della lite
ha convertito il D.L. 148/2017, rendendo operativa l'integrazione normativa sulla definizione agevolata
art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
costituisce la base normativa per dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in presenza di definizione agevolata e pagamento
ha convertito il D.L. 193/2016, richiamato come parte della disciplina applicata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato in ragione della cessazione della materia del contendere
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato solo per la trattazione della camera di consiglio non partecipata da remoto
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto
non richiamato espressamente nel testo, non pertinente alla decisione
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti aderiscono validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge e il debito è integralmente pagato, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso può risultare implicitamente dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, se compatibile con gli atti prodotti e con il pagamento effettuato.
- In presenza di definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate, poiché la ratio dell'istituto è evitare ulteriori oneri economici per il contribuente oltre a quelli stabiliti dalla disciplina speciale.
- La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata esclude i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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