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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08817/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, ai fini Ires, Iva e Irap, contestando costi dedotti e IVA detratta in relazione a fatture emesse da una società di consulenza ritenuta inesistente sotto il profilo oggettivo. La verifica fiscale aveva evidenziato che la società fatturante operava da una sede apparentemente abbandonata, non presentava dichiarazioni fiscali, non effettuava versamenti d'imposta, l'amministratore era irreperibile e risultavano fatture per prestazioni inesistenti verso più soggetti. La contribuente aveva sostenuto l'effettività delle operazioni richiamando i bonifici eseguiti, alcune fotografie della sede e l'esistenza di riunioni. Con il ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, lamentando un cattivo uso delle presunzioni e un'erronea ripartizione dell'onere della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo e carenza di motivazione, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi contrari forniti dalla difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare anche per presunzioni l'inesistenza dell'operazione, mentre spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza; la buona fede del cessionario non rileva una volta accertata l'assenza dell'operazione. Ha inoltre affermato che la CTR ha correttamente valutato gli indizi nel loro complesso, con giudizio globale e non atomistico, e che gli elementi offerti dalla società non erano idonei a superare la prova presuntiva dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina il riparto dell'onere della prova: nelle operazioni oggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione, anche per presunzioni, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per ricostruire l'inesistenza delle operazioni, purché ricorrano elementi indiziari idonei.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere valutati complessivamente, secondo gravità, precisione e concordanza, con giudizio globale e non atomistico; la correttezza di tale metodo è sindacabile in cassazione.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Consente l'accertamento in materia IVA sulla base di elementi anche presuntivi, nel caso di contestazione di operazioni fatturate ma ritenute inesistenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto e di presunzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche mediante presunzioni semplici, che l'operazione non è mai stata posta in essere.
  • Una volta provata l'oggettiva inesistenza dell'operazione, il contribuente che intenda conservare il diritto alla detrazione IVA o alla deduzione del costo deve offrire una prova contraria concreta dell'effettività dell'operazione; la mera esibizione di fatture, bonifici o scritture formalmente regolari non è sufficiente.
  • Nel governo della prova presuntiva il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo complessivo e sintetico, verificando se nel loro insieme siano gravi, precisi e concordanti; non è consentito attribuire rilievo isolato a singoli elementi senza una lettura sistematica del quadro indiziario.
  • Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti non è necessario provare la consapevolezza del cessionario nei termini richiesti per le operazioni soggettivamente inesistenti, perché l'assenza dell'operazione implica di per sé la non giustificabilità della pretesa detrazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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