Sentenza n. 129/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 147 del 05.04.2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 668/2024 r.g. nei confronti del Comune di Bagnara Calabra, non opposto e divenuto definitivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di somme dovute, interessi e spese, in favore della ricorrente quale cessionaria dei crediti. Il decreto ingiuntivo era stato notificato al Comune, non opposto nei termini, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e nuovamente notificato con l'attestazione di conformità. La ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione e ha chiesto l'ordine di pagamento entro un termine perentorio, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni era già decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto equiparabile a una sentenza passata in giudicato e impugnabile soltanto nei limitati casi previsti dall'art. 656 c.p.c., costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza, purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Nel caso concreto tali condizioni risultavano soddisfatte e, inoltre, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Collegio ha quindi ordinato al Comune di adottare gli atti necessari e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Ha precisato che rientrano tra le somme dovute anche, ove documentate, le spese per il decreto di esecutorietà, la registrazione e la notificazione del decreto ingiuntivo, nonché gli interessi maturati sino all'effettivo soddisfo. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di subdelega, incaricato di compiere anche le operazioni contabili necessarie: stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e reperimento materiale delle somme. L'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato al Comune l'esecuzione del titolo e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per poter chiedere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Il decreto ingiuntivo non opposto è equiparato a una decisione passata in giudicato, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti dalla norma.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.
La disciplina del procedimento monitorio rileva ai fini della qualificazione del decreto ingiuntivo non opposto come titolo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato e di essere eseguito in ottemperanza.
Il compenso del Commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., al pari di una sentenza passata in giudicato.
- Per l'azione di ottemperanza fondata su un decreto ingiuntivo nei confronti di una pubblica amministrazione è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo e che sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, ove applicabile.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere, entro un termine perentorio, tutti gli atti necessari al pagamento del credito riconosciuto dal titolo giudiziale e può nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme; l'organo commissariale deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione, se documentate e strumentali all'esecuzione del titolo, anche le spese sostenute per il rilascio del decreto di esecutorietà, per la registrazione e per la notificazione del decreto ingiuntivo, oltre agli interessi maturati sino all'effettivo soddisfo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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