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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20635/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia nei confronti di un operatore delle scommesse e di altro soggetto della rete di raccolta, per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa agli anni d'imposta 2013 e 2014. Il ricorso in Cassazione della società bookmaker si fondava su un'istanza preliminare di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e su sei motivi: mancata traduzione in inglese dell'avviso di accertamento; errata individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta; omessa pronuncia e errata individuazione del presupposto territoriale; violazione dei principi UE di libera prestazione dei servizi, parità di trattamento e legittimo affidamento; contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA; illegittimità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa; erronea liquidazione delle spese di lite a favore dell'ente impositore. La Corte ha esaminato preliminarmente e respinto la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta dalla giurisprudenza unionale richiamata. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla traduzione dell'atto, osservando che non vi è una previsione che imponga la redazione nella lingua del destinatario e che, nel caso concreto, la contribuente aveva comunque dimostrato di avere piena conoscenza dell'atto avendolo contestato nel merito. Ha quindi rigettato i motivi sostanziali, richiamando la disciplina dell'imposta unica e la giurisprudenza costituzionale e unionale che riconosce la legittimità del prelievo anche nei confronti di bookmaker esteri e dei loro intermediari, almeno per i periodi successivi al 2011, nonché la territorialità del tributo in relazione alle attività di raccolta e registrazione delle scommesse svolte in Italia. Ha escluso inoltre il contrasto con la direttiva IVA e ha ritenuto non applicabile l'esimente per incertezza normativa dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010. Quanto alle spese, ha considerato corretto il loro riconoscimento all'Agenzia e inammissibile la richiesta di compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'istanza di rinvio pregiudiziale e tutti i motivi di ricorso, confermando la sentenza della CTR Campania che aveva già respinto l'appello della società contro gli avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse relative al 2013 e 2014. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    non era necessario sollevare rinvio pregiudiziale perché la questione di diritto unionale era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • art. 56 TFUE

    la libertà di prestazione dei servizi non osta, nel settore dei giochi d'azzardo non armonizzato, a una normativa nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte nel territorio dello Stato, anche tramite intermediari di bookmaker esteri, purché la disciplina non sia discriminatoria e rispetti la proporzionalità.

  • art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010 n. 220

    indica gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco illegale e alle infiltrazioni criminali, oltre al recupero di base imponibile e gettito nel settore del gioco.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    non impone che l'avviso di accertamento sia redatto nella lingua del destinatario.

  • art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504

    il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; la norma, letta alla luce dell'interpretazione autentica, include anche chi opera senza concessione o per conto di terzi.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010 n. 220

    ha natura interpretativa e chiarisce che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e anche per conto di terzi o di operatori esteri; in caso di attività per conto terzi, il mandante è obbligato solidalmente.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010 n. 220

    l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse diverse dall'IVA e prive del carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa è applicabile solo fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    nel processo tributario l'ente pubblico vittorioso può ottenere la liquidazione delle spese anche quando sia difeso da propri funzionari o dipendenti, con applicazione dei parametri forensi ridotti.

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente deve essere condannata alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo entro limiti molto ristretti.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata proposta ma ritenuta infondata/inconferente alla luce del rigetto delle doglianze sul presupposto territoriale.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente in relazione alle sanzioni, ma la Corte ha escluso che vi fosse incertezza normativa dopo la norma interpretativa del 2010.

  • art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981 n. 689

    richiamato insieme alle norme sulle sanzioni, ma non ritenuto idoneo a fondare l'esimente nel caso concreto.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato dal ricorrente sulle sanzioni, senza esito favorevole.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento.

  • art. 16 del decreto MEF 10 marzo 2006 n. 111

    il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014 n. 190

    prevede un imponibile forfetario per l'imposta unica calcolato sulla media della raccolta provinciale.

Massime di principio

  • Nel settore dei giochi e delle scommesse, non armonizzato a livello UE, gli Stati membri possono assoggettare a imposta le attività svolte sul proprio territorio, anche se il prestatore è stabilito in un altro Stato membro, purché la disciplina non sia discriminatoria e rispetti il principio di proporzionalità.
  • Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto non è la mera conclusione del contratto di scommessa, ma l'attività di organizzazione, gestione e raccolta delle giocate, comprensiva della registrazione e della trasmissione dei dati di gioco svolte in Italia.
  • L'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, va letto nel senso che è soggetto passivo dell'imposta chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi o di operatori esteri; se l'attività è svolta per conto terzi, il mandante risponde in solido.
  • Per i periodi d'imposta successivi al 2010, non sussiste una condizione di obiettiva incertezza normativa tale da escludere le sanzioni, poiché la norma interpretativa ha chiarito il regime soggettivo dell'imposta unica e la responsabilità dei soggetti che operano senza concessione.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente la nullità dell'atto, se non è prevista da una specifica norma e se il contribuente ha comunque dimostrato di avere compreso il contenuto dell'atto esercitando il diritto di difesa.
  • L'art. 401 della direttiva IVA consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse diverse dall'IVA, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; pertanto l'imposta unica nazionale è compatibile con il diritto unionale.
  • Nel processo tributario, l'ente pubblico vittorioso può ottenere la rifusione delle spese anche se assistito da propri funzionari o dipendenti, e la richiesta di compensazione delle spese incontra un sindacato di legittimità molto limitato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRinvio pregiudizialeSpese di liteGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

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