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Sentenza

Sentenza n. 373/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1632/2024, depositata e resa pubblica il 27.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11534/2023.

Giustizia amministrativa202500862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1632/2024, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente la somma complessiva di 3.000 euro, a titolo di carta docente per sei anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato, risultava munita dell'attestazione prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed era stata notificata il 3 aprile 2024. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Devono essere corrisposte le somme dovute in base alla sentenza del Tribunale di Milano, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli ulteriori accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese aventi titolo nel provvedimento, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati alla luce del titolo, della legge e degli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stata invece respinta la richiesta di fissazione della penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. In caso di mancato pagamento entro il termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle Amministrazioni dello Stato prima dell'avvio del recupero coattivo; il termine era decorso.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'Amministrazione destinataria non abbia eseguito il comando giudiziale e siano decorsi i termini dilatori previsti per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di adempiere secondo il contenuto del titolo, potendo precisare che dal dovuto devono essere detratti gli importi eventualmente già versati e che gli interessi devono essere ricalcolati secondo la legge e il titolo esecutivo.
  • I conteggi elaborati dal creditore non vincolano l'Amministrazione né il giudice dell'ottemperanza quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri legali applicabili.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, la misura richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e individuando termini e attività necessarie per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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