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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22644/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente amministrativo di AGENAS, in servizio dal 1 aprile 2018 al 30 aprile 2021 con incarico di direzione dell'Ufficio "Beni e servizi e patrimonio", aveva agito per ottenere differenze retributive relative a due periodi. Per il periodo 1 ottobre 2018-31 dicembre 2020 rivendicava la retribuzione di posizione minima prevista per l'incarico di direzione di struttura semplice, sostenendo che l'accordo integrativo del 15 giugno 2020, recepito da AGENAS, avesse equiparato il suo incarico a tale struttura e che la successiva presa d'atto dell'inefficacia dell'accordo fosse irrilevante, poiché il diritto alla giusta retribuzione derivava direttamente dalla disciplina legale sul conferimento degli incarichi. Per il periodo 1 gennaio 2021-30 aprile 2021 rivendicava la retribuzione di posizione parte F prevista dal nuovo CCNL Funzioni locali, sostenendo che gli spettasse in ragione dell'incarico svolto. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2, 19, 40 e 45 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 27 e 28 CCNL Dirigenza SPTA, per avere la Corte d'appello escluso il diritto alla retribuzione minima e ritenuto prevalente la disciplina pattizia che limita il conferimento di incarichi ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità; 2) violazione degli artt. 27 e 28 CCNL Dirigenza SPTA, art. 15 d.lgs. 502/1992 e art. 45 d.lgs. 165/2001, per non avere riconosciuto l'efficacia dell'accordo integrativo nel equiparare uffici e strutture semplici e per non avere considerato che la retribuzione di posizione parte fissa era già riconosciuta ad altri dirigenti di uffici di fascia 2; 3) omesso esame del contenuto dell'accordo integrativo e della sua portata confessoria; 4) violazione dell'art. 50, comma 3, CCNL 5 dicembre 1996 Dirigenza Area III e dell'art. 2103 c.c., per non avere riconosciuto il medesimo trattamento economico degli altri dirigenti di fascia 2 a fronte di mansioni equivalenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione collettiva deve rispettare le norme imperative del d.lgs. 165/2001, ma, per la dirigenza sanitaria, opera la disciplina speciale del d.lgs. 502/1992; ne consegue che la previsione dell'anzianità minima di cinque anni per l'attribuzione di incarichi di direzione di strutture semplici, riprodotta nel CCNL, non è illegittima. Ha inoltre escluso che AGENAS fosse estranea al settore sanitario, rilevando la sua funzione e il suo inserimento nella relativa area contrattuale. Ha dichiarato infondati anche i motivi secondo, terzo e quarto: l'accordo integrativo non poteva derogare al CCNL né alla legge e, in caso di contrasto, le clausole sono nulle; il principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001 non consente di censurare differenziazioni frutto della contrattazione collettiva; infine l'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, per espressa esclusione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    stabilisce la gerarchia delle fonti nel pubblico impiego contrattualizzato; la contrattazione collettiva non può contrastare con le disposizioni imperative del decreto, e la violazione comporta sostituzione automatica delle clausole nulle.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    comma 1, ultimo periodo; comma 3-quinquies

    esclude dalla contrattazione collettiva le materie organizzative, quelle relative alle prerogative dirigenziali e al conferimento/revoca degli incarichi; vieta accordi integrativi in contrasto con CCNL o legge, prevedendo la nullità delle clausole difformi.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    il principio di parità di trattamento opera entro il sistema di inquadramento definito dalla contrattazione collettiva e non consente di sindacare le differenziazioni stabilite dalle parti collettive, salvo divieti legali.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    i dirigenti del pubblico impiego privatizzato sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2103 c.c.

  • art. 26 d.lgs. n. 165/2001

    prevede una disciplina speciale per la dirigenza sanitaria e rinvia al d.lgs. 502/1992.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    comma 2; comma 4, terzo periodo

    la dirigenza sanitaria è disciplinata dal d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni salvo quanto previsto dal decreto; l'anzianità di cinque anni con valutazione positiva consente l'attribuzione di funzioni di alta specializzazione e di incarichi di direzione di strutture semplici.

  • art. 27 d.lgs. n. 165/2001

    gli enti pubblici non economici devono adeguarsi ai principi del d.lgs. 165/2001 mediante regolamenti di organizzazione.

  • art. 27 CCNL Dirigenza SPTA dell'8 giugno 2000

    prevede l'anzianità minima di cinque anni per l'accesso a determinati incarichi e disciplina la retribuzione di posizione minima; la previsione è ritenuta conforme alla disciplina legale speciale.

  • art. 28 CCNL Dirigenza SPTA dell'8 giugno 2000

    richiamato quale disciplina economica e funzionale degli incarichi dirigenziali, senza che l'accordo integrativo possa derogargli.

  • art. 50, comma 3, CCNL 5 dicembre 1996 Dirigenza Area III

    il suo richiamo nell'accordo integrativo non ne consente una deroga in contrasto con i limiti posti dalla contrattazione nazionale.

  • art. 2103 c.c.

    non si applica ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato per espressa previsione normativa.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fonda i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    fonda il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dal d.P.R. 115/2002.

  • art. 15 d.lgs. n. 266/1993

    l'AGENAS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità e svolge compiti di supporto al SSN.

  • art. 6 CCNL quadro 13 luglio 2016

    includeva il personale AGENAS nel comparto di contrattazione collettiva della sanità.

  • art. 5 d.lgs. n. 266/1993

    definisce i compiti istituzionali di AGENAS in funzione del sistema sanitario.

  • art. 1, comma 15, d.lgs. n. 502/1992

    consente al Ministro della sanità di avvalersi dell'AGENAS per l'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la contrattazione collettiva non può derogare alle norme imperative dettate dal d.lgs. 165/2001; ove lo faccia, le clausole difformi sono nulle e sostituite ex artt. 1339 e 1419 c.c.
  • La contrattazione collettiva di settore può legittimamente riprodurre o dettagliare disposizioni di legge speciale: la mera ripetizione nel CCNL di un requisito previsto dalla legge non integra eccesso di competenza negoziale.
  • Per la dirigenza sanitaria opera una disciplina speciale che consente di coordinare CCNL, decreto legislativo 502/1992 e regolamenti dell'ente; non è quindi corretto sostenere che la contrattazione collettiva possa regolare solo la parte economica del rapporto.
  • Il principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001 non può essere invocato per sindacare differenziazioni economiche stabilite dalla contrattazione collettiva nell'ambito del sistema di inquadramento, salvo violazioni di divieti legali.
  • L'art. 2103 c.c. non si applica ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, sicché la pretesa a un trattamento economico identico per mansioni asseritamente equivalenti non può fondarsi su tale norma.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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