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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07352/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da alcuni accordi collegati alla cessione/affidamento di servizi, nei quali la società resistente si sarebbe obbligata a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori interessati, anche tramite l'assunzione da parte dell'aggiudicatario del servizio. Un lavoratore, dopo il transito alle dipendenze di imprese subentranti e il successivo licenziamento da parte dell'ultimo datore di lavoro, ha agito per ottenere tutela in relazione al preteso inadempimento di tali accordi. La Corte d'appello aveva qualificato l'accordo del 1999 come contratto a favore di terzo, ritenendo che l'unica conseguenza dell'eventuale inadempimento fosse il risarcimento del danno, domanda che però non sarebbe stata proposta. Il ricorso principale censura questa conclusione deducendo violazione dell'art. 2058 c.c., sostenendo che la domanda di reintegrazione/riassunzione alle dipendenze della resistente integrasse una richiesta di risarcimento in forma specifica, idonea a ripristinare la situazione anteriore al danno. La società, con ricorso incidentale, ha invece contestato la qualificazione giuridica dell'accordo, invocando la disciplina sulla costituzione del rapporto di lavoro, la promessa del fatto del terzo e il superamento degli accordi per effetto di un protocollo successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del lavoratore. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondata, la censura sull'art. 2058 c.c.: da un lato perché formulata come errore di diritto anziché come error in procedendo sulla qualificazione della domanda; dall'altro perché la tutela richiesta non era astrattamente esperibile in forma specifica, poiché la prestazione ritenuta dovuta dalla resistente consisteva nel garantire il comportamento del terzo aggiudicatario e non nell'assunzione diretta dei lavoratori licenziati dal terzo. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata confermata. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito per difetto di interesse attuale, poiché la totale soccombenza del ricorrente principale rendeva superfluo esaminare le questioni incidentali condizionate. Il lavoratore è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2058 c.c.

    Il risarcimento in forma specifica è astrattamente applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, ma solo se la reintegrazione della situazione antecedente al danno sia possibile; non è esperibile per ottenere l'adempimento di una prestazione che, secondo l'interpretazione del giudice di merito, doveva essere eseguita da un soggetto diverso dal convenuto.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura che attacca la qualificazione della domanda o la pretesa omissione/errore del giudice deve essere veicolata con il corretto vizio di legittimità; non è ammissibile dedurre un errore di attività come violazione di legge sostanziale.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la qualificazione dell'accordo come contratto a favore di terzo; la Corte di merito aveva invece ritenuto tale qualificazione.

  • art. 1381 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale come possibile schema della promessa del fatto del terzo, ma la sua applicabilità è stata contestata dalla parte ricorrente incidentale.

  • art. 32 l. 183 del 2010

    Invocato dalla società per sostenere che la domanda dei lavoratori rientrasse nelle ipotesi di costituzione o accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare.

  • art. 6 l. 604 del 1966

    Richiamato dalla società insieme all'art. 32 l. 183/2010 in tema di decadenze e regime delle impugnazioni del rapporto di lavoro.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle precedenti pronunce in tema di ricorso incidentale condizionato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la censura investe la qualificazione della domanda o l'interpretazione dell'atto introduttivo, il vizio va dedotto con il corretto paradigma processuale; non è sufficiente prospettarlo come violazione di norma sostanziale.
  • Il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. è ammissibile solo se consente il ripristino della situazione anteriore al danno ed è concretamente praticabile; non può trasformarsi nell'imposizione al convenuto di un'obbligazione diversa da quella accertata in giudizio.
  • Se l'obbligazione contrattuale accertata consiste nel garantire il comportamento di un terzo, l'inadempimento del promittente non legittima automaticamente la condanna all'assunzione o riassunzione del lavoratore da parte del promittente stesso.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito e avente natura condizionata resta assorbito quando il ricorso principale viene respinto, difettando un interesse attuale alla sua decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniMandato
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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