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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8641/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 31/07/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 e art. 391-ter c.p., aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso. Il ricorso formulava quattro motivi: (I) nullità del provvedimento custodiale per omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito prima dell'interrogatorio "di garanzia"; (II) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., per presunta sovrapposizione dei fatti con una precedente ordinanza custodiale emessa nel novembre 2019 in altro procedimento; (III) inammissibilità degli atti prodotti dal P.M. in udienza di riesame perché successivi ai fatti e non messi a disposizione della difesa, alla quale non fu rilasciata copia; (IV) difetto e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria.

La decisione

Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità. Il ricorrente e il suo difensore hanno poi dichiarato per iscritto la rinuncia al ricorso (senza specificare motivazioni). Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per rinuncia all'impugnazione, e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo emerso che la rinuncia fosse determinata da sopravvenuta mancanza d'interesse non imputabile al ricorrente. Disposto l'invio in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce il traffico di stupefacenti; evocata per ricostruire le imputazioni a carico dell'indagato (non oggetto di decisione sulla procedura d'impugnazione, ma del capo di accusa).

  • art. 391-ter c.p.

    Norma sostanziale relativa ad agevolazione mafiosa; indicata quale aggravante che accompagna le contestazioni penali nei confronti dell'imputato.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Prevede che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese, considerata la mancata prova che la rinuncia fosse determinata da causa non imputabile al ricorrente.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata nel ricorso con riferimento alla ripetizione di ordinanze cautelari su fatti già oggetto di precedente provvedimento; la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale a cui la cancelleria deve ottemperare per gli adempimenti successivi alla decisione; indicata nel dispositivo per le procedure amministrative conseguenti.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.: se si rinuncia l'organo giudicante non esamina il merito dei motivi di impugnazione.
  • La rinuncia senza spiegare le ragioni può comportare la condanna alle spese processuali: per evitare ciò è opportuno documentare che la rinuncia è dovuta a impossibilità o sopravvenuta mancanza d'interesse non imputabile al ricorrente.
  • Questioni procedurali complesse (mancata notifica al difensore, atti non messi a disposizione, presunta duplicazione di misure) vanno tempestivamente contestate e non possono essere più valutate se l'impugnazione viene rinunciata.
  • Quando si contesta introduzione di atti nuovi in udienza, è importante richiedere che siano formalmente acquisiti nel fascicolo e rilasciate copie alla difesa per conservare il diritto di impugnare; l'assenza di tali passaggi può costituire motivo di impugnazione efficace se l'atto non viene abbandonato.
  • Se si ritiene che vi sia sovrapposizione di misure cautelari relative agli stessi fatti, va precisata l'identità materiale e giuridica dei fatti e la mancanza di esigenze cautelari nuove rispetto alla precedente ordinanza, altrimenti il motivo può risultare inefficace.

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