Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d\'appello di Napoli del 03/04/2023 sostenendo la prescrizione del reato di usura aggravata. Deduce che la consumazione del reato si sarebbe concretizzata nel giugno 2010 (da individuarsi nel 01/06/2010 in favore del reo), che i termini prescrizionali applicabili sono quelli della legge "ex Cirielli" (legge 5/12/2005, n. 251) con un termine di prescrizione di 12 anni e 6 mesi (art.157 c.p.), e che i periodi di sospensione indicati in primo grado (112 giorni per impedimenti difensivi) erano già decorso alla data del 02/04/2023. Contesta inoltre l\'applicabilità della sospensione prevista dall\'art.83, comma 4, d.l. 17/03/2020, n.18 (COVID) e sostiene l\'ammissibilità del ricorso in cassazione anche se la prescrizione non era stata specificamente chiesta in appello, richiamando pronunce di Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d\'appello avesse correttamente applicato l\'aggravante a effetto speciale dell\'aver commesso l\'usura nei confronti di una persona in stato di bisogno e che, anche se tale aggravante era stata bilanciata come equivalente alle circostanze attenuanti generiche, essa resta rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione. Considerando che il massimo edittale per l\'usura è di 10 anni e l\'aumento massimo per l\'aggravante a effetto speciale è della metà, il termine prescrizionale risultante per il reato così aggravato è di 15 anni, con decorrenza ultima che farebbe prescrivere il reato il 01/06/2025 (a prescindere da ulteriori interruzioni/sospensioni). Pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art.616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione in relazione al massimo della pena edittale; la Corte ha calcolato il termine prescrizionale considerando l\'aumento dovuto all\'aggravante a effetto speciale, per cui il termine è stato valutato in 15 anni per il reato di usura aggravata.
art. 69 cod. pen.
Regola il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha affermato che il riconoscimento di equivalenza non esclude la rilevanza dell\'aggravante ai fini del computo della prescrizione quando essa svolge la funzione di paralizzare un\'attenuante.
art. 161 cod. pen.
Norma citata dal ricorrente (riguardante gli effetti delle circostanze sul trattamento sanzionatorio); la Corte ha ritenuto manifesta l\'infondazione del motivo relativo all\'erronea applicazione di tale norma alla luce della qualificazione dell\'aggravante.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma processuale evocata dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di prescrizione; la Corte ha ritenuto infondato il vizio dedotto.
legge 5/12/2005, n. 251 (cd. legge "ex Cirielli")
Normativa richiamata dal ricorrente per la disciplina della prescrizione applicabile; la Corte ha comunque calcolato il termine prescrizionale alla luce del massimo edittale risultante dall\'applicazione dell\'aggravante a effetto speciale.
art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020, n. 18 (conv. con mod. dalla legge 24/04/2020, n. 27)
Prevede sospensione di termini a causa dell\'emergenza COVID; il ricorrente contestava la sua applicabilità, richiamando giurisprudenza delle Sezioni Unite; la Corte non ha ritenuto decisiva la questione rispetto al calcolo della prescrizione nel caso concreto.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma citata nella motivazione di merito (accordo tra le parti per l\'applicazione dell\'istituto), riportata nel quadro fattuale della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha fondato il motivo su tale disposizione, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto; la Corte ha applicato tale sanzione e ha aggiunto la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L\'aggravante a effetto speciale, anche se bilanciata come equivalente a circostanze attenuanti, rileva ai fini del computo del termine di prescrizione perché incide sul massimo edittale e può paralizzare l\'effetto attenuante.
- Nel calcolo della prescrizione si deve prendere come riferimento il massimo della pena applicabile (tenendo conto degli aumenti per aggravanti effettive), e da tale parametro si ricava il relativo termine prescrizionale ai sensi dell\'art.157 c.p.
- La mera vaghezza della data dell\'ultimo atto contestato richiede prova e, pur operando il principio "in dubio pro reo" in caso di assoluta incertezza, il ricorrente deve dimostrare che la prescrizione sia effettivamente maturata alla data della decisione impugnata.
- La rinuncia agli altri motivi di appello può essere interpretata come rinuncia anche a doglianze connesse (es. sulla sussistenza dell\'aggravante), limitando le questioni che possono essere utilmente dedotte in cassazione.
- Eccepire la prescrizione in cassazione è possibile, ma la questione sarà valorizzata solo se fondata su corretta ricostruzione dei termini e delle eventuali cause di sospensione o interruzione; un motivo manifestamente infondato può portare a condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
- Le sospensioni dei termini connesse a eventi legislativi (es. norme COVID) possono incidere sul calcolo della prescrizione, ma la loro applicabilità dipende anche dall\'orientamento giurisprudenziale e dalle specifiche condizioni del caso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8315/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →