Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 01/02/2023. Il ricorrente denunciava: (i) vizio di motivazione per omissione di risposta al terzo motivo di appello riguardante la richiesta di assoluzione per i reati di appropriazione indebita (capi 3 e 4); (ii) nullità per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e mancata acquisizione di una perizia sul personal computer e sul server dell'imputato (capi 5 e 6), ritenuta prova decisiva; (iii) travisamento della prova in relazione alla presunta esistenza/completezza delle e-mail prodotte e all'accesso del ricorrente ai dati dal proprio p.c.. Si contestava altresì la carenza della valutazione dell'elemento soggettivo in relazione al capo 4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso soltanto con riferimento al capo 4), rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di rispondere alla specifica doglianza difensiva circa la mancanza dell'elemento soggettivo; di conseguenza ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al capo 4) perché il reato si era estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena complessiva, decurtando la pena relativa al capo 4) (da anni 2 e mesi 6 si è passati ad anni 2 e mesi 3 di reclusione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla mancata perizia e al presunto travisamento della prova, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sul merito probatorio e i criteri applicabili nel giudizio abbreviato d'appello.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Riferimento alla facoltà di chiedere trattazione orale; qui le parti non l'hanno chiesta e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta e alla modalità di presentazione della requisitoria scritta del pubblico ministero.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione ai soli punti necessari per la motivazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti di quanto indicato.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando il reato è estinto per causa sopravvenuta (es. prescrizione), il giudice può comunque pronunciare l'assoluzione per "evidente" mancanza di prova; la Corte ha richiamato il limite rigoroso di 'evidenza' richiesto per convertire una dichiarazione di estinzione in assoluzione.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma sull'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova; la sentenza richiama l'equiparazione dell'assoluzione più favorevole rispetto alla dichiarazione di estinzione e le condizioni di applicazione.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la possibilità di integrazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ricorda che, nel giudizio abbreviato, la rinnovazione è una facoltà del giudice e non un diritto di parte, e può essere sindacata in Cassazione solo in presenza di gravi lacune motivazionali.
Massime di principio
- L'omessa risposta del giudice d'appello a un specifico motivo di gravame, quando non sanabile implicitamente dalla motivazione complessiva, può determinare l'annullamento parziale della pronuncia in Cassazione.
- Quando un reato si è estinto per prescrizione, la Cassazione non può trasformare tale statuizione in assoluzione a meno che non emerga dagli atti l'"evidenza" dell'innocenza ex art. 129, comma 2; la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non basta.
- Nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione dell'istruttoria (es. perizie tecniche) è eccezionale: il giudice è titolare del potere di integrazione solo se la prova è necessaria e non manifestamente superflua; la mancata acquisizione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione mostra lacune o illogicità manifeste.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni probatorie del merito è limitato a verificare l'esistenza di un apparato motivazionale logico; non è consentito riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove se queste non presentano macroscopiche incongruenze.
- Il vizio per travisamento della prova sussiste solo quando la motivazione contiene informazioni false, omette la valutazione di una prova decisiva o presenta una frattura logica insanabile tra premesse fattuali e conclusione.
- La rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale per prescrizione comporta il computo delle pene residue con l'eliminazione della frazione riferibile al capo annullato.
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