Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 14/02/2023, con un unico motivo articolato in tre profili: 1) violazione del principio favor rei e della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, deducendo incertezza sulla posizione e sul ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio; 2) errato calcolo del tempo di prescrizione, per avere la Corte conteggiato la recidiva specifica infraquinquennale sia ai fini del termine prescrizionale "base" (art.157 c.p.) sia ai fini del termine massimo (art.161 c.p.), violando il principio ne bis in idem; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.521 c.p.p.), sostenendo che il ricorrente era imputato come promotore ma condannato come organizzatore, ossia per una diversa qualificazione della partecipazione all'associazione per delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il terzo profili sono stati ritenuti non consentiti perché le doglianze sulla qualificazione del ruolo e sulla violazione dell'art.521 c.p.p. non erano state sollevate in appello e pertanto non potevano essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo profilo (prescrizione) è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha seguito l'orientamento maggioritario secondo cui la recidiva specifica infraquinquennale incide tanto sul termine prescrizionale "base" (art.157, secondo comma, c.p.) quanto, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art.161, secondo comma, c.p.), senza violare il principio ne bis in idem. Ne consegue che il tempo di prescrizione del reato di associazione per delinquere (art.416 c.p.) è stato correttamente calcolato in 15 anni e 9 mesi e che il reato contestato come commesso fino al 23/12/2011 si sarebbe prescritto il 23/09/2027. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 più accessori).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che punisce l'associazione per delinquere; nel caso la condotta è stata qualificata come organizzazione dell'associazione e la recidiva rilevava ai fini della determinazione della pena e della prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Prevede la determinazione del termine prescrizionale "base" e la possibilità di aumentarlo in presenza di circostanze speciali (es. recidiva); la Corte ha ritenuto legittimo tener conto della recidiva per individuare il termine base.
art. 161 cod. pen.
Regola il calcolo del termine massimo di prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva anche ai fini del termine massimo quando vi siano atti interruttivi.
art. 99 cod. pen.
Riguarda la recidiva; la sua qualificazione come recidiva specifica infraquinquennale è stata ritenuta circostanza a effetto speciale rilevante per il calcolo della prescrizione.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; il ricorrente ha invocato il principio favor rei derivante da tale regola, ma tale doglianza non era stata adeguatamente prospettata in appello.
art. 521 cod. proc. pen.
Stabilisce la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione giuridica (promotore vs organizzatore) non abbia leso il principio, trattandosi di modalità alternative ma equivalenti di vertice e la relativa doglianza doveva essere sollevata in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per le spese processuali.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato nella discussione sul ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che l'ambito di tutela di tale disposizione, come interpretato dalla Corte EDU, non comprende l'istituto della prescrizione e quindi non impedisce il conteggio della recidiva sia per il termine base sia per il termine massimo.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammesse questioni nuove che non siano state dedotte e discusse nei gradi precedenti: doglianze su fatti o qualificazioni giuridiche vanno sollevate in appello per poterle dedurre in sede di legittimitÃ.
- La recidiva specifica, quale circostanza a effetto speciale, può essere considerata sia ai fini del calcolo del termine prescrizionale base (art.157 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, ai fini del termine massimo (art.161 c.p.), secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione.
- La violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza (art.521 c.p.p.) integra una nullità di regime intermedio che deve essere dedotta entro il grado successivo; non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimitÃ.
- Se la capogruppo o il ruolo attribuito in atto di accusa include la descrizione dei fatti con sufficiente determinazione, una successiva diversa qualificazione giuridica (es. promotore vs organizzatore) può essere legittima se non altera il contenuto fattuale dell'imputazione e se non ha impedito la difesa.
- Chi impugna decisioni che riguardano la prescrizione deve articolare e sostenere in modo chiaro i profili di calcolo in sede di appello e fornire riferimenti giurisprudenziali contrari a quello maggioritario se intende ottenere riesame in Cassazione.
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