Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello delle condanne per usura continuata e pluriaggravata (capi 1 e 3) e per tentata estorsione continuata e aggravata (capo 2). I motivi di ricorso (undici, più due motivi nuovi) deducevano: vizio di motivazione e travisamento delle prove con particolare riferimento all'attendibilita' delle dichiarazioni delle persone offese (Dzibiy e Iovino); mancata verifica del carattere usurario dei rapporti (tassi di interesse e durata dei prestiti); inutilizzabilità o reticenza dei testi; errata qualificazione giuridica (sostituzione dell'estorsione con esercizio arbitrario delle proprie ragioni); questioni di prescrizione e applicazione della legge piu' favorevole; mancata motivazione sulle circostanze aggravanti (art. 644, comma 5, nn. 3 e 4), applicazione della recidiva; mancato riconoscimento di attenuanti (risarcimento del danno, attenuanti generiche); censura sulla quantificazione della pena base; contestazione del risarcimento a favore della parte civile Dzibiy; e tardivita' della costituzione di parte civile dell'Associazione Finetica Onlus.
La decisione
La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi come manifestamente infondati o inammissibili, confermando la valutazione di merito in ordine all'attendibilita' delle dichiarazioni delle persone offese (ritenute adeguatamente vagliate e riscontrate da altri elementi probatori) e la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura usuraria dei rapporti e sull'integrazione del reato di tentata estorsione. E' stata pero' accolta parzialmente una censura (quinto motivo): la Corte d'appello ha omesso di motivare specificamente la sussistenza delle aggravanti ex art. 644, comma 5, nn. 3) e 4) con riferimento al capo 1) dell'imputazione; per questo il provvedimento e' stato annullato limitatamente a quel punto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quelle circostanze aggravanti e sul trattamento sanzionatorio conseguente. Per il resto la sentenza impugnata e' stata confermata; il ricorso e' quindi in gran parte rigettato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Individua i motivi di impugnazione in Cassazione (vizio di legge, difetto di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi nei limiti di tali letture e ha detto quali erano manifestamente infondati o inammissibili.
art. 644 (usura) e suo quinto comma, nn. 3) e 4)
La promessa di corresponsione di interessi usurari e' sufficiente per integrare il reato di usura; le aggravanti di cui al quinto comma aumentano la pena e devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice (mancata motivazione su tali aggravanti ha determinato annullamento parziale).
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La declarazione della persona coinvolta nel fatto puo' essere valutata anche senza riscontri esterni, ma con rigore critico; la Corte di legittimita ribadisce che la valutazione della credibilita' e' questione di fatto riservata al giudice di merito salvo manifeste contraddizioni.
legge n. 251 del 2005 (cd. ex Cirielli)
Ai fini della prescrizione e' applicabile la disciplina piu' favorevole per il reo; la giurisprudenza consente di applicare il termine di prescrizione derivante dalla novella pure se la pena edittale massima era stata poi aumentata.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio di applicazione della legge penale piu' favorevole nel tempo; utilizzato nel ragionamento sulla prescrizione.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti in caso di omissione di avvisi; la Corte ha ritenuto che le condizioni di inutilizzabilità dedotte non sussistevano nel caso concreto.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano adeguatamente richiamato i criteri e motivato la determinazione della pena base e degli aumenti.
art. 62 e art. 62-bis cod. pen.
art. 62, primo comma, n. 6) e art. 62-bis cod. pen.
Norme sulle attenuanti (risarcimento del danno, attenuanti generiche); la Corte ha escluso alcuni motivi per difetto di specificita' o per valutazione insindacabile in fatto.
art. 191, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla inutilizzabilità di dichiarazioni rese in violazione di divieti processuali; invocata dal ricorrente ma non ritenuta applicabile dalla Corte nel caso concreto.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Consente al giudice di cassazione di rilevare l'inammissibilita' dell'appello per difetto di specificita' dei motivi; applicata per escludere il motivo di appello relativo al ravvedimento/risarcimento per carenza di specificita'.
art. 421 e art. 441 cod. proc. pen.
art. 441, comma 2 e art. 421, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina terminologica del giudizio abbreviato e della costituzione di parte civile: la Corte ha confermato che la costituzione di parte civile in giudizio abbreviato e' tempestiva se avviene prima dell'apertura della discussione.
Norma richiamata con riferimento alla tardivita' della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto non fondata la censura del ricorrente sulla tardivita' dell'Associazione Finetica Onlus nel rito abbreviato, se effettuata nei termini ammessi.
Norma sul principio della prova nel processo penale; richiamata dal ricorrente per contestare onere della prova, ma la Corte ha confermato che l'onere e la valutazione del danno morale restano materia di giudizio di merito.
art. 2043 e art. 2697 cod. civ.
art. 2043 e art. 2697 cod. civ.
Norme del codice civile relative al risarcimento del danno e all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'esistenza del danno morale e il relativo onere probatorio.
Massime di principio
- La valutazione della credibilita' della persona offesa e' questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni.
- Per il reato di usura e' sufficiente la promessa di corresponsione di interessi usurari: non e' necessaria l'effettiva dazione degli interessi per integrare il reato.
- Per riqualificare una condotta da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre dimostrare in modo chiaro la novazione del rapporto (es. riduzione alla sola somma capitale o a interessi legittimi).
- Le contestazioni sulla quantificazione del tasso usurario richiedono dati oggettivi su capitale, interessi e durata del prestito; senza tali elementi la ricostruzione del merito resta riservata al giudice del merito.
- La prescrizione va valutata applicando la legge piu' favorevole al reo; l'eventuale aumento della pena edittale non impedisce in alcuni casi l'applicazione del termine ridotto derivante dalla novella.
- L'applicazione della recidiva necessita di motivazione concreta che colleghi precedenti e nuova condotta alla maggiore pericolosita' sociale; il giudice deve esprimere un motivo specifico.
- Le attenuanti (risarcimento, generiche) devono essere dedotte con adeguata specificita' in appello: richieste vaghe o non dettagliate possono essere dichiarate inammissibili.
- Nel rito abbreviato la costituzione di parte civile e' tempestiva se avviene prima dell'apertura della discussione; la tardivita' non e' automatica se rispetta questo termine.
- Per ottenere l'esclusione di aggravanti o la rideterminazione della pena e' necessario che la motivazione di merito dia conto specifico dei rilievi difensivi; omissioni di questo tipo possono portare ad annullamento limitato e rinvio.
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