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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma in appello delle condanne per usura continuata e pluriaggravata (capi 1 e 3) e per tentata estorsione continuata e aggravata (capo 2). I motivi di ricorso (undici, più due motivi nuovi) deducevano: vizio di motivazione e travisamento delle prove con particolare riferimento all'attendibilita' delle dichiarazioni delle persone offese (Dzibiy e Iovino); mancata verifica del carattere usurario dei rapporti (tassi di interesse e durata dei prestiti); inutilizzabilità o reticenza dei testi; errata qualificazione giuridica (sostituzione dell'estorsione con esercizio arbitrario delle proprie ragioni); questioni di prescrizione e applicazione della legge piu' favorevole; mancata motivazione sulle circostanze aggravanti (art. 644, comma 5, nn. 3 e 4), applicazione della recidiva; mancato riconoscimento di attenuanti (risarcimento del danno, attenuanti generiche); censura sulla quantificazione della pena base; contestazione del risarcimento a favore della parte civile Dzibiy; e tardivita' della costituzione di parte civile dell'Associazione Finetica Onlus.

La decisione

La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi come manifestamente infondati o inammissibili, confermando la valutazione di merito in ordine all'attendibilita' delle dichiarazioni delle persone offese (ritenute adeguatamente vagliate e riscontrate da altri elementi probatori) e la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura usuraria dei rapporti e sull'integrazione del reato di tentata estorsione. E' stata pero' accolta parzialmente una censura (quinto motivo): la Corte d'appello ha omesso di motivare specificamente la sussistenza delle aggravanti ex art. 644, comma 5, nn. 3) e 4) con riferimento al capo 1) dell'imputazione; per questo il provvedimento e' stato annullato limitatamente a quel punto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quelle circostanze aggravanti e sul trattamento sanzionatorio conseguente. Per il resto la sentenza impugnata e' stata confermata; il ricorso e' quindi in gran parte rigettato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di impugnazione in Cassazione (vizio di legge, difetto di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi nei limiti di tali letture e ha detto quali erano manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 644 cod. pen.

    art. 644 (usura) e suo quinto comma, nn. 3) e 4)

    La promessa di corresponsione di interessi usurari e' sufficiente per integrare il reato di usura; le aggravanti di cui al quinto comma aumentano la pena e devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice (mancata motivazione su tali aggravanti ha determinato annullamento parziale).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La declarazione della persona coinvolta nel fatto puo' essere valutata anche senza riscontri esterni, ma con rigore critico; la Corte di legittimita ribadisce che la valutazione della credibilita' e' questione di fatto riservata al giudice di merito salvo manifeste contraddizioni.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    legge n. 251 del 2005 (cd. ex Cirielli)

    Ai fini della prescrizione e' applicabile la disciplina piu' favorevole per il reo; la giurisprudenza consente di applicare il termine di prescrizione derivante dalla novella pure se la pena edittale massima era stata poi aumentata.

  • art. 2 cod. pen.

    art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio di applicazione della legge penale piu' favorevole nel tempo; utilizzato nel ragionamento sulla prescrizione.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata sui fatti in caso di omissione di avvisi; la Corte ha ritenuto che le condizioni di inutilizzabilità dedotte non sussistevano nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano adeguatamente richiamato i criteri e motivato la determinazione della pena base e degli aumenti.

  • art. 62 e art. 62-bis cod. pen.

    art. 62, primo comma, n. 6) e art. 62-bis cod. pen.

    Norme sulle attenuanti (risarcimento del danno, attenuanti generiche); la Corte ha escluso alcuni motivi per difetto di specificita' o per valutazione insindacabile in fatto.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    art. 191, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla inutilizzabilità di dichiarazioni rese in violazione di divieti processuali; invocata dal ricorrente ma non ritenuta applicabile dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di cassazione di rilevare l'inammissibilita' dell'appello per difetto di specificita' dei motivi; applicata per escludere il motivo di appello relativo al ravvedimento/risarcimento per carenza di specificita'.

  • art. 421 e art. 441 cod. proc. pen.

    art. 441, comma 2 e art. 421, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina terminologica del giudizio abbreviato e della costituzione di parte civile: la Corte ha confermato che la costituzione di parte civile in giudizio abbreviato e' tempestiva se avviene prima dell'apertura della discussione.

  • art. 79 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla tardivita' della costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto non fondata la censura del ricorrente sulla tardivita' dell'Associazione Finetica Onlus nel rito abbreviato, se effettuata nei termini ammessi.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma sul principio della prova nel processo penale; richiamata dal ricorrente per contestare onere della prova, ma la Corte ha confermato che l'onere e la valutazione del danno morale restano materia di giudizio di merito.

  • art. 2043 e art. 2697 cod. civ.

    art. 2043 e art. 2697 cod. civ.

    Norme del codice civile relative al risarcimento del danno e all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato l'esistenza del danno morale e il relativo onere probatorio.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilita' della persona offesa e' questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni.
  • Per il reato di usura e' sufficiente la promessa di corresponsione di interessi usurari: non e' necessaria l'effettiva dazione degli interessi per integrare il reato.
  • Per riqualificare una condotta da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre dimostrare in modo chiaro la novazione del rapporto (es. riduzione alla sola somma capitale o a interessi legittimi).
  • Le contestazioni sulla quantificazione del tasso usurario richiedono dati oggettivi su capitale, interessi e durata del prestito; senza tali elementi la ricostruzione del merito resta riservata al giudice del merito.
  • La prescrizione va valutata applicando la legge piu' favorevole al reo; l'eventuale aumento della pena edittale non impedisce in alcuni casi l'applicazione del termine ridotto derivante dalla novella.
  • L'applicazione della recidiva necessita di motivazione concreta che colleghi precedenti e nuova condotta alla maggiore pericolosita' sociale; il giudice deve esprimere un motivo specifico.
  • Le attenuanti (risarcimento, generiche) devono essere dedotte con adeguata specificita' in appello: richieste vaghe o non dettagliate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Nel rito abbreviato la costituzione di parte civile e' tempestiva se avviene prima dell'apertura della discussione; la tardivita' non e' automatica se rispetta questo termine.
  • Per ottenere l'esclusione di aggravanti o la rideterminazione della pena e' necessario che la motivazione di merito dia conto specifico dei rilievi difensivi; omissioni di questo tipo possono portare ad annullamento limitato e rinvio.

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