Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa (artt. 110, 640 c.p.) pronunziata dal Tribunale di Taranto e dalla Corte di Appello di Lecce. Contestavano in particolare: (a) la ricostruzione del dolo in relazione alla presunta truffa all'AGEA, sostenendo che il primo acquirente (Colucci) poteva trasmettere solo quanto comunicato dal produttore mediante fatture e dunque non risultava preordinazione della frode; eventuali artifici sarebbero concernenti una fase successiva e andrebbero eventualmente riqualificati ex art. 646 c.p.; (b) la decisione di fissare una provvisionale di 5.000 euro nell'ambito della sospensione condizionale della pena senza una adeguata valutazione delle condizioni economiche di Colucci, che sarebbe in stato di fallimento e dunque impossibilitato ad adempiere; (c) l'insufficiente motivazione circa la responsabilità di Casulli, dedotta solo dal legame familiare con Colucci e non da prove del suo ruolo concreto nell'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti costituiscono in sostanza una rilettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, e siano manifestamente infondati. In particolare la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello abbia dato sufficiente motivazione su ruolo, tempi, modi e coordinamento della condotta dei ricorrenti e sulla attendibilità della persona offesa. Quanto alla provvisionale prevista per la sospensione condizionale, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice non è tenuto a verificare le condizioni economiche dell'imputato salvo che emergano elementi che ne facciano dubitare la capacità di ottemperare; la difesa non ha fornito elementi specifici e attuali in tal senso. Esito pratico: ricorsi dichiarati inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che configura il delitto di truffa. La Corte ha ritenuto ricostruiti in sede di merito sia l'elemento oggettivo (artifizi e raggiri) sia l'elemento soggettivo (dolo) in relazione alla condotta contestata.
art. 110 cod. pen.
Disposizione sul concorso di persone nel reato; la sentenza ha valutato la condotta dei ricorrenti come coordinata e finalizzata al medesimo fine di profitto ingiusto.
art. 646 cod. pen.
Riguarda la riqualificazione dei fatti in ipotesi di altri reati connessi (es. ricettazione o altri reati in materia economica). I difensori hanno prospettato che eventuali artifici sarebbero riferibili a fase successiva e andrebbero ricondotti a diversa fattispecie, ma tale obiezione è stata ritenuta una mera rilettura alternativa del merito.
art. 165 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena. La Corte ha richiamato il principio per cui, se il beneficio è subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento, il giudice non è tenuto a compiere accertamenti sulle condizioni economiche dell'imputato salvo che emergano elementi che ne facciano dubitare la capacità di adempiere.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la motivazione della cassazione, richiamata in senso formale per l'esposizione sintetica dei motivi nel ricorso e per la delimitazione della motivazione della Corte di legittimità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per un riesame libero del merito: motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti o della valutazione della prova sono inammissibili.
- Per contestare la sussistenza del dolo in reati come la truffa occorrono censure specifiche e circostanziate sui fatti e sulla ricostruzione probatoria; mere argomentazioni alternative non sono sufficienti.
- In sede di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento, il giudice non è obbligato a verificare le condizioni economiche dell'imputato a priori; il ricorrente deve portare elementi concreti che dimostrino l'impossibilità di adempiere per far valere il vizio.
- Il rapporto familiare tra imputati non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità di uno dei soggetti: è necessario dimostrare l'assenza di un ruolo attivo o l'estraneità ai fatti con elementi probatori specifici.
- Le conclusioni della Corte d'appello che descrivono ruolo, tempi e modalità della condotta e valutano l'attendibilità della persona offesa hanno grande peso in Cassazione e, salvo vizi di diritto, difficilmente vengono disattese.
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