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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa (artt. 110, 640 c.p.) pronunziata dal Tribunale di Taranto e dalla Corte di Appello di Lecce. Contestavano in particolare: (a) la ricostruzione del dolo in relazione alla presunta truffa all'AGEA, sostenendo che il primo acquirente (Colucci) poteva trasmettere solo quanto comunicato dal produttore mediante fatture e dunque non risultava preordinazione della frode; eventuali artifici sarebbero concernenti una fase successiva e andrebbero eventualmente riqualificati ex art. 646 c.p.; (b) la decisione di fissare una provvisionale di 5.000 euro nell'ambito della sospensione condizionale della pena senza una adeguata valutazione delle condizioni economiche di Colucci, che sarebbe in stato di fallimento e dunque impossibilitato ad adempiere; (c) l'insufficiente motivazione circa la responsabilità di Casulli, dedotta solo dal legame familiare con Colucci e non da prove del suo ruolo concreto nell'illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti costituiscono in sostanza una rilettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, e siano manifestamente infondati. In particolare la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello abbia dato sufficiente motivazione su ruolo, tempi, modi e coordinamento della condotta dei ricorrenti e sulla attendibilità della persona offesa. Quanto alla provvisionale prevista per la sospensione condizionale, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice non è tenuto a verificare le condizioni economiche dell'imputato salvo che emergano elementi che ne facciano dubitare la capacità di ottemperare; la difesa non ha fornito elementi specifici e attuali in tal senso. Esito pratico: ricorsi dichiarati inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che configura il delitto di truffa. La Corte ha ritenuto ricostruiti in sede di merito sia l'elemento oggettivo (artifizi e raggiri) sia l'elemento soggettivo (dolo) in relazione alla condotta contestata.

  • art. 110 cod. pen.

    Disposizione sul concorso di persone nel reato; la sentenza ha valutato la condotta dei ricorrenti come coordinata e finalizzata al medesimo fine di profitto ingiusto.

  • art. 646 cod. pen.

    Riguarda la riqualificazione dei fatti in ipotesi di altri reati connessi (es. ricettazione o altri reati in materia economica). I difensori hanno prospettato che eventuali artifici sarebbero riferibili a fase successiva e andrebbero ricondotti a diversa fattispecie, ma tale obiezione è stata ritenuta una mera rilettura alternativa del merito.

  • art. 165 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena. La Corte ha richiamato il principio per cui, se il beneficio è subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento, il giudice non è tenuto a compiere accertamenti sulle condizioni economiche dell'imputato salvo che emergano elementi che ne facciano dubitare la capacità di adempiere.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita la motivazione della cassazione, richiamata in senso formale per l'esposizione sintetica dei motivi nel ricorso e per la delimitazione della motivazione della Corte di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per un riesame libero del merito: motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti o della valutazione della prova sono inammissibili.
  • Per contestare la sussistenza del dolo in reati come la truffa occorrono censure specifiche e circostanziate sui fatti e sulla ricostruzione probatoria; mere argomentazioni alternative non sono sufficienti.
  • In sede di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento, il giudice non è obbligato a verificare le condizioni economiche dell'imputato a priori; il ricorrente deve portare elementi concreti che dimostrino l'impossibilità di adempiere per far valere il vizio.
  • Il rapporto familiare tra imputati non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità di uno dei soggetti: è necessario dimostrare l'assenza di un ruolo attivo o l'estraneità ai fatti con elementi probatori specifici.
  • Le conclusioni della Corte d'appello che descrivono ruolo, tempi e modalità della condotta e valutano l'attendibilità della persona offesa hanno grande peso in Cassazione e, salvo vizi di diritto, difficilmente vengono disattese.

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