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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26618/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, per maggiori IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi, qualificandola come ex socia responsabile ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2495 c.c., in relazione a una presunta plusvalenza realizzata dalla società poi cancellata a seguito dell'assegnazione di un immobile alla socia. La contribuente sosteneva che, al momento dell'accertamento, la società fosse già estinta e che la sua responsabilità non potesse estendersi a debiti erariali emersi solo dopo la cancellazione. Dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione e sottoscritto il relativo verbale, senza però versare le somme concordate, impugnava l'avviso originario. Con l'unico motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 2, 6, commi 4, 8 e 9, e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, assumendo che l'accertamento con adesione si perfezioni solo col pagamento e che, fino a tale momento, l'avviso di accertamento resti efficace e quindi impugnabile; secondo la sua tesi, la sottoscrizione del verbale non sarebbe sufficiente a precludere il ricorso e la perdita di efficacia dell'avviso si avrebbe solo al versamento di quanto dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, una volta sottoscritto l'atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell'Ufficio, l'avviso di accertamento originario non è più impugnabile, perché l'impugnazione equivarrebbe a una revoca unilaterale dell'accordo già perfezionato, non prevista dall'ordinamento. Il successivo mancato pagamento non riapre la possibilità di impugnare l'atto impositivo, ma comporta che il rapporto d'imposta resti regolato dall'atto originario. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come base della responsabilità dell'ex socio per i debiti della società estinta, nel caso concreto dell'avviso di accertamento notificato

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per fondare la notifica e la responsabilità del socio dopo la cancellazione della società

  • art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997

    comma 3, comma 4, commi 8 e 9

    la presentazione dell'istanza sospende il termine per impugnare e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza; dopo la sottoscrizione dell'accertamento con adesione non è previsto uno ius poenitendi

  • art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997

    il pagamento e la trasmissione della quietanza si collocano nella fase di perfezionamento e adempimento dell'accordo, ma non incidono sulla già avvenuta conclusione dell'adesione quanto alla sua efficacia preclusiva dell'impugnazione

  • art. 9 d.lgs. n. 218 del 1997

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la definizione si perfeziona con il versamento; la Corte ne dà una lettura sistematica che non consente la revoca unilaterale dell'adesione già sottoscritta

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • L'atto di accertamento con adesione, una volta sottoscritto dal contribuente e dall'Ufficio, preclude l'impugnazione dell'originario avviso di accertamento, perché l'impugnazione costituirebbe una revoca unilaterale dell'accordo non consentita dal sistema.
  • Nel procedimento di accertamento con adesione, la sospensione del termine per impugnare serve a consentire la trattativa con l'Amministrazione; l'alternatività tra adesione e ricorso opera sino alla conclusione dell'accordo, ma non attribuisce al contribuente un potere di ripensamento successivo alla sottoscrizione.
  • Il mancato pagamento delle somme dovute in base all'accertamento con adesione non riapre la possibilità di impugnare l'avviso originario, ma fa sì che il rapporto d'imposta resti regolato dall'atto impositivo originario secondo il meccanismo previsto dalla disciplina dell'adesione.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la disciplina dell'accertamento con adesione deve essere interpretata in modo sistematico, valorizzando la funzione di definizione concordata del rapporto tributario e la stabilità dell'accordo raggiunto tra contribuente e Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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