Cassazione Civile, Ordinanza n. 19595/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal Tribunale di Catania su ricorso di un creditore. La società ha reclamato deducendo: la mancata notificazione del ricorso e del decreto di comparizione; l’insussistenza del superamento della soglia di fallibilità prevista dall’art. 15, comma 9, l. fall.; l’asserita fittizietà della sede legale in Catania con conseguente incompetenza territoriale; l’erronea valutazione dello stato di insolvenza e della legittimazione del creditore istante; la mancata considerazione della sospensione dei ruoli per la disciplina emergenziale Covid-19 e dei benefici previsti per le vittime di mafia; infine, la mancata considerazione dell’offerta di pagamento del debito. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 9 e 15 l. fall. per incompetenza territoriale del tribunale; 2) violazione dell’art. 15 l. fall. per nullità della notifica del ricorso e del decreto; 3) violazione degli artt. 6 e 15 l. fall. e dell’art. 2697 c.c. per erronea affermazione della legittimazione del creditore e dello stato di insolvenza; 4) omessa pronuncia e violazione di legge sulla sospensione Covid-19 e sui benefici ex l. n. 44/1999; 5) omessa pronuncia e violazione delle regole sul giusto processo per non aver considerato l’offerta di estinzione del debito verso l’unico creditore istante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Ha ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata solo in sede di reclamo e comunque non specificamente dedotta come motivo utile; ha dichiarato conseguentemente inammissibile la censura sulla notificazione, fondata sulla pretesa fittizietà della sede legale; ha reputato manifestamente infondato il motivo sulla legittimazione del creditore e sulla soglia di cui all’art. 15, comma 9, l. fall., chiarendo che tale soglia è condizione oggettiva per la declaratoria e non fatto impeditivo da provare a carico del debitore; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla sospensione Covid e sui benefici ex l. n. 44/1999 per difetto di autosufficienza e perché non ritualmente veicolate nei gradi di merito, ribadendo inoltre che la procedura prefallimentare è cognitiva e non soggetta alla sospensione prevista per le esecuzioni; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sull’offerta di pagamento, in mancanza di allegazioni sulla sua effettiva estinzione dell’obbligazione e sulla data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione degli intimati; è stata invece applicata una sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009
L'incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti; se sollevata per la prima volta in reclamo è tardiva anche nel procedimento camerale prefallimentare.
Individua la competenza territoriale nel procedimento di fallimento; l'eccezione di incompetenza territoriale è soggetta a decadenza nei termini processuali indicati dalla giurisprudenza.
Il superamento della soglia di esposizione debitoria complessiva è condizione per la dichiarazione di fallimento e deve essere verificato d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare.
La Corte lo richiama per chiarire che la legittimazione attiva del creditore istante non coincide con la soglia di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall.
Non grava sul debitore l'onere di provare il mancato superamento della soglia di fallibilità, trattandosi di condizione da riscontrare d'ufficio dal tribunale.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione della domanda o eccezione ritualmente proposta; non basta la mancanza di una specifica argomentazione se la decisione comporta il rigetto o la non esaminabilità della pretesa.
art. 20, comma 4, l. n. 44/1999
La sospensione prevista per i procedimenti esecutivi non si applica alla procedura prefallimentare, che ha natura cognitiva.
art. 20, comma 7, l. n. 44/1999
È evocato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione se non per rilevare la non pertinenza o la mancata rituale deduzione della questione.
Un pagamento o un atto estintivo idoneo a incidere sulla legittimazione del creditore istante deve risultare da atto con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La Corte applica equitativamente una somma a titolo sanzionatorio per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di fallimento, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente nei termini processuali propri del rito; se formulata per la prima volta solo in sede di reclamo o di legittimità è tardiva e inammissibile.
- La doglianza sulla nullità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento non può essere autonomamente coltivata se poggia su una censura di incompetenza territoriale ormai decaduta e, comunque, su deduzioni fattuali non supportate da specifica contestazione rituale.
- La soglia di fallibilità prevista dall'art. 15, comma 9, l. fall. costituisce una condizione oggettiva per la dichiarazione di fallimento, da verificare d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare, e non un fatto impeditivo soggetto a prova del debitore ex art. 2697 c.c.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia richiede la dimostrazione dell'effettiva e rituale deduzione della questione nei gradi di merito e della sua totale pretermissione da parte del giudice; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La procedura prefallimentare ha natura cognitiva e non è assimilabile a un procedimento esecutivo; pertanto, non si applica la sospensione dei procedimenti esecutivi prevista da discipline speciali emergenziali o protettive, se non espressamente estesa dal legislatore.
- L'offerta di pagamento del debito o una desistenza del creditore istante incidono sulla procedura solo se si traducono nell'effettiva estinzione dell'obbligazione con atto munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; una mera offerta o desistenza processuale successiva non travolge la sentenza dichiarativa.
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