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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un avvocato aveva pagato alla controparte, vincitrice nei primi due gradi di giudizio, le spese legali liquidate da sentenze poi travolte dalla cassazione con rinvio. Poiché il giudizio di rinvio non era stato riassunto ed era quindi estinto, l'avvocato ha introdotto un autonomo giudizio davanti al Tribunale chiedendo la restituzione di quanto versato, sostenendo che, venuto meno l'intero processo, la domanda non dovesse essere attratta alla competenza funzionale del giudice del rinvio e dovesse invece seguire le regole ordinarie di competenza. Ha inoltre invocato la disciplina consumeristica del foro del consumatore, la nullità della motivazione, la rimessione alle Sezioni Unite, la condanna ex art. 88 c.p.c. per asserita eccezione infondata e la compensazione delle spese. Il convenuto ha eccepito l'incompetenza del Tribunale, affermando che la domanda di restituzione rientra nell'art. 389 c.p.c. e va proposta davanti al giudice del rinvio, quindi alla Corte d'appello indicata dalla sentenza cassata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la decisione del Tribunale di Forlì che aveva declinato la competenza e attribuendola in via funzionale alla Corte d'appello di Bologna. La Corte ha ritenuto infondati i motivi fondati sul foro del consumatore, sull'estinzione del processo e sulla pretesa cessazione della competenza funzionale del giudice del rinvio, rilevando che la domanda proposta era una domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c. e che tale disciplina si applica anche se il giudizio di rinvio non viene instaurato o si estingue per mancata riassunzione. Ha giudicato infondato anche il motivo sulla motivazione apparente e inammissibile quello sulle spese. Ha infine respinto la questione di legittimità costituzionale e ha condannato il ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare la domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce poi travolte, ma la Corte ha ricondotto la tutela all'art. 389 c.p.c.

  • art. 389 c.p.c.

    le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata

    stabilisce una competenza funzionale esclusiva del giudice del rinvio per le domande restitutorie conseguenti alla cassazione, operante anche se il giudizio di rinvio non è stato introdotto o si è estinto

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per il termine perentorio di riassunzione del giudizio di rinvio

  • art. 393 c.p.c.

    l'estinzione del processo per mancata riassunzione non elimina la riconducibilità della domanda restitutoria alla fase del rinvio ai fini della competenza

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti

    invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a far venir meno la competenza funzionale del giudice del rinvio per la domanda di restituzione

  • art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005

    non applicabile perché la controversia non riguardava il pagamento di compensi professionali dell'avvocato in rapporto cliente-professionista, ma una domanda restitutoria conseguente alla cassazione

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato nel quadro della competenza d'ufficio, ritenuta non pertinente alla fattispecie consumeristica dedotta

  • art. 28 c.p.c.

    richiamato in tema di ipotesi in cui è ammesso il rilievo officioso della competenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato per denunciare motivazione apparente, ma la Corte ha escluso la carenza del minimo costituzionale di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della decisione

  • art. 88 c.p.c.

    invocato per sanzionare la controparte, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    richiamato in relazione al sindacato sulle spese di lite, limitato ai soli casi di violazione del principio di soccombenza della parte totalmente vittoriosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 374, commi 2 e 3, c.p.c.

    richiamato nella richiesta di eventuale rimessione alle Sezioni Unite

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    invocati nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta irrilevante e comunque manifestamente infondata

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, senza incidere sull'esito

  • l. n. 89 del 2001

    citata in relazione alla ragionevole durata e ai tempi di definizione del processo d'appello

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata rientra nell'ambito dell'art. 389 c.p.c. e deve essere proposta davanti al giudice del rinvio, quale giudice funzionalmente competente, anche se il giudizio di rinvio non sia stato introdotto o si sia estinto per mancata riassunzione.
  • La competenza funzionale ex art. 389 c.p.c. non viene meno per il solo fatto che il processo presupposto si sia estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.; l'estinzione non trasforma la domanda restitutoria in un'azione soggetta alle ordinarie regole di competenza.
  • Il foro del consumatore e la disciplina consumeristica non si applicano quando la controversia non ha ad oggetto il pagamento di compensi professionali tra avvocato e cliente, ma una mera domanda restitutoria collegata alla cassazione di una sentenza.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto la giustificazione minima della decisione; è sufficiente che il giudice ricostruisca la vicenda, indichi le norme applicabili e renda comprensibile il percorso logico seguito.
  • In tema di spese processuali, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di sindacare la scelta discrezionale del giudice di compensare o meno le spese, salvo violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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