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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25415/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta dal lavoratore. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando la particolarità e la controvertibilità della vicenda, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente veterinario aveva convenuto la propria datrice di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive per avere svolto, dal luglio 2007 al 30 novembre 2011, le funzioni di direttore responsabile di un'Unità Operativa Complessa in sostituzione di un collega cessato dal servizio. Il tribunale aveva riconosciuto solo la retribuzione di posizione, al netto dell'indennità già percepita ex art. 18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000, ma non tutte le ulteriori differenze richieste; la Corte d'appello aveva confermato. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 18 del CCNL e delle norme di legge sulla dirigenza sanitaria, sostenendo che la sostituzione non integra mansioni superiori e che, anche se protratta oltre il termine massimo previsto, non fa sorgere il diritto al trattamento economico del sostituito, ma solo all'indennità sostitutiva; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1218 c.c., contestando l'affermato inadempimento per il mancato tempestivo espletamento del concorso, invocando il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Norme richiamate

  • art. 18 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000

    La sostituzione del dirigente non configura mansioni superiori; al sostituto non spetta il trattamento economico del titolare ma solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, anche se l'incarico si protrae oltre i termini massimi di sei o dodici mesi.

  • d.lgs. n. 502/1992

    artt. 15, 15-bis e 15-ter

    Richiamato come normativa di contesto sulla dirigenza sanitaria e sul sistema di conferimento degli incarichi, senza che ne derivi il diritto alle differenze retributive domandate.

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato a sostegno del principio di omnicomprensività del trattamento dei dirigenti e dell'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla sostituzione disciplinata dal CCNL.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione alla sostituzione del dirigente sanitario, perché la fattispecie si colloca nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.

  • art. 36 Cost.

    La Corte afferma che non è violato, poiché l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è ritenuta adeguatamente remunerativa anche per il periodo di protrazione dell'incarico.

  • art. 1218 c.c.

    Il secondo motivo mirava a escludere l'inadempimento della datrice di lavoro nell'indire tempestivamente il concorso; la questione è rimasta assorbita per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato come vizio di motivazione apparente; il motivo è stato ritenuto fondato solo in parte nel senso dell'accoglimento del primo motivo, mentre il secondo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato quale parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato quale parametro dei motivi per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, rigettando la domanda del lavoratore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La sostituzione temporanea del dirigente sanitario prevista dal contratto collettivo non integra svolgimento di mansioni superiori, se avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
  • Quando la disciplina collettiva prevede per la sostituzione una specifica indennità sostitutiva, essa esaurisce la remunerazione dovuta al sostituto e impedisce di pretendere il trattamento economico pieno del titolare, anche se l'incarico si prolunga oltre il termine massimo previsto per la copertura del posto.
  • La protrazione illegittima della sostituzione oltre i termini contrattuali non trasforma automaticamente la posizione del sostituto in un incarico di fatto remunerabile come quello del titolare; la violazione riguarda piuttosto l'organizzazione e il buon andamento della pubblica amministrazione nella procedura di copertura del posto.
  • In presenza di un principio di diritto già consolidato, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto integralmente e determina la soluzione della controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

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