Cassazione Civile, Ordinanza n. 11532/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata irragionevole di un giudizio davanti al Giudice di Pace. Il decreto della Corte d'appello aveva accolto la domanda e, in sede di opposizione proposta dal Ministero contro la liquidazione originaria, aveva confermato la condanna al pagamento dell'indennizzo e liquidato le spese in euro 915 con distrazione al difensore antistatario. Il soccombente sul punto ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità del decreto e del procedimento per asserita mancanza/insicurezza della motivazione sulla liquidazione delle spese; (2) violazione delle norme sui parametri e sulla liquidazione dei compensi, per avere la Corte quantificato le spese senza corretta applicazione delle tariffe; (3) e (4) omessa pronuncia e violazione delle norme che consentono la maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese; (5) e (6) omessa pronuncia e violazione delle norme che consentono la maggiorazione per deposito telematico degli atti con tecniche idonee a facilitarne consultazione e fruizione. Il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo in sostanza che non dovesse applicarsi la sospensione feriale al termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, in contrasto con l'orientamento consolidato.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla mancata liquidazione della fase istruttoria nel giudizio di opposizione, ritenendo infondate o inammissibili le altre censure sul quantum delle spese e sulle pretese maggiorazioni. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, perché volto a sollecitare un ripensamento di un orientamento già consolidato sulla sospensione feriale del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, senza argomenti idonei a superarlo. Il decreto della Corte d'appello è stato quindi cassato solo in parte e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, rideterminando le spese del procedimento in euro 1.198,50 complessivi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
richiamato in tema di sufficienza della motivazione del decreto impugnato.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione denunciato, ma la Corte esclude la ricorrenza di una motivazione apparente o mancante.
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi e valore della controversia.
richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
richiamato come norma sui compensi professionali, da coordinare con i parametri tabellari.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione dei criteri di liquidazione dei compensi.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato per le maggiorazioni dei compensi professionali.
art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi.
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato dal ricorrente in relazione alla maggiorazione per redazione di atti telematici.
art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato in relazione alla maggiorazione per manifesta fondatezza delle tesi difensive.
tabella 12 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamata come base per la quantificazione del compenso nel procedimento di equa riparazione.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle richieste di maggiorazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i vizi di nullità del procedimento e della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge sulla liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte richiama la riforma del 2012 per delimitare il controllo sulla motivazione ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale che non supera un orientamento consolidato di legittimità.
consente alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione parziale.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
indicato come norma sul termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte conferma l'orientamento che vi si applica la sospensione feriale.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al termine semestrale per la domanda di equa riparazione.
legge Pinto richiamata quale disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
utilizzato come riferimento per la liquidazione dei compensi professionali, con applicazione dei minimi tabellari in ragione della semplicità della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è scrutinabile solo quando si traduce in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
- In tema di liquidazione delle spese secondo il D.M. n. 55 del 2014, il giudice può determinarsi liberamente entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari senza necessità di specifica motivazione; la motivazione diviene necessaria solo se vi è ulteriore scostamento in aumento o in diminuzione rispetto a tali parametri, dovendo essere controllabili le ragioni dello scostamento.
- Nel procedimento per equa riparazione ex legge Pinto, ai fini della liquidazione delle spese al difensore spetta anche il compenso per la fase istruttoria del giudizio, sicché la sua omissione integra errore censurabile in cassazione.
- Le richieste di maggiorazione del compenso per pretesa manifesta fondatezza delle difese o per deposito telematico degli atti non impongono accoglimento quando la causa sia di modesta complessità e di esiguo valore, potendo legittimamente il giudice applicare i minimi tabellari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando si limita a sollecitare un mutamento di un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
- La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex legge Pinto, poiché tale termine rientra tra quelli coperti dalla disciplina sospensiva quando l'azione è il solo rimedio per far valere il diritto.
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