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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11532/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata irragionevole di un giudizio davanti al Giudice di Pace. Il decreto della Corte d'appello aveva accolto la domanda e, in sede di opposizione proposta dal Ministero contro la liquidazione originaria, aveva confermato la condanna al pagamento dell'indennizzo e liquidato le spese in euro 915 con distrazione al difensore antistatario. Il soccombente sul punto ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità del decreto e del procedimento per asserita mancanza/insicurezza della motivazione sulla liquidazione delle spese; (2) violazione delle norme sui parametri e sulla liquidazione dei compensi, per avere la Corte quantificato le spese senza corretta applicazione delle tariffe; (3) e (4) omessa pronuncia e violazione delle norme che consentono la maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese; (5) e (6) omessa pronuncia e violazione delle norme che consentono la maggiorazione per deposito telematico degli atti con tecniche idonee a facilitarne consultazione e fruizione. Il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo in sostanza che non dovesse applicarsi la sospensione feriale al termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, in contrasto con l'orientamento consolidato.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla mancata liquidazione della fase istruttoria nel giudizio di opposizione, ritenendo infondate o inammissibili le altre censure sul quantum delle spese e sulle pretese maggiorazioni. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, perché volto a sollecitare un ripensamento di un orientamento già consolidato sulla sospensione feriale del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, senza argomenti idonei a superarlo. Il decreto della Corte d'appello è stato quindi cassato solo in parte e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, rideterminando le spese del procedimento in euro 1.198,50 complessivi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è scrutinabile solo quando si traduce in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
  • In tema di liquidazione delle spese secondo il D.M. n. 55 del 2014, il giudice può determinarsi liberamente entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari senza necessità di specifica motivazione; la motivazione diviene necessaria solo se vi è ulteriore scostamento in aumento o in diminuzione rispetto a tali parametri, dovendo essere controllabili le ragioni dello scostamento.
  • Nel procedimento per equa riparazione ex legge Pinto, ai fini della liquidazione delle spese al difensore spetta anche il compenso per la fase istruttoria del giudizio, sicché la sua omissione integra errore censurabile in cassazione.
  • Le richieste di maggiorazione del compenso per pretesa manifesta fondatezza delle difese o per deposito telematico degli atti non impongono accoglimento quando la causa sia di modesta complessità e di esiguo valore, potendo legittimamente il giudice applicare i minimi tabellari.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando si limita a sollecitare un mutamento di un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
  • La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex legge Pinto, poiché tale termine rientra tra quelli coperti dalla disciplina sospensiva quando l'azione è il solo rimedio per far valere il diritto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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