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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21122/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione e da una cartella di pagamento relativi all’ICI per l’anno 1999. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione della società contribuente. Il Comune di Rutigliano ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 e degli artt. 2946 e 2948 c.c., in relazione alla prescrizione del credito; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle difese dell’ente circa la non applicabilità della prescrizione quinquennale. Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso incidentale con un motivo, deducendo la violazione degli artt. 2946, 2948, n. 4, e 2953 c.c. in tema di prescrizione. La contribuente ha resistito e, successivamente, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, allegando la relativa domanda e il pagamento della prima rata; analoga documentazione è stata poi depositata anche dal Comune.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la procura alle liti era stata conferita a un avvocato del libero foro senza che risultassero i presupposti che consentono tale difesa nel giudizio di legittimità (conflitto, indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato o apposita delibera). Quanto al rapporto processuale tra le altre parti, ha poi dichiarato l’estinzione del giudizio, rilevando che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla l. n. 197 del 2022 e che anche il Comune aveva depositato la medesima documentazione. Le spese sono state compensate tra le parti; la declaratoria di estinzione ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti quale norma relativa all’ICI, in rapporto alla disciplina della prescrizione del credito tributario.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere il termine prescrizionale ordinario del credito; la Corte lo richiama nel contesto delle censure ma non decide nel merito per effetto dell’estinzione.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato per la tesi della prescrizione quinquennale del credito; anche su questo profilo non vi è decisione di merito per l’estinzione del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con il motivo di omessa pronuncia, in relazione al dedotto mancato esame delle difese sulla prescrizione quinquennale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo per omessa pronuncia.

  • art. 2953 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di conversione della prescrizione in caso di titolo definitivo.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato per individuare le condizioni che consentono all’Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro nel giudizio di legittimità.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186-202

    Base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti che ha determinato la richiesta di estinzione del giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte afferma che la declaratoria di estinzione esclude la sua applicabilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere difesa da avvocati del libero foro solo se risultano in modo espresso i presupposti derogatori che giustificano il ricorso a tale patrocinio; in mancanza, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
  • Quando una controversia tributaria è definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge sopravvenuta e tutte le parti producono la relativa documentazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata della lite comporta l’arresto del processo anche nei rapporti con eventuali altri ricorrenti o ricorsi incidentali, determinando l’estinzione globale del giudizio.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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