Cassazione Civile, Ordinanza n. 23759/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine da un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta contro una cartella esattoriale notificata per la riscossione coattiva di spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e accessori, per un importo complessivo di euro 623,23. L'opponente aveva dedotto: nullità della cartella per incomprensibilità del contenuto; impossibilità di individuare il titolo dell'obbligazione; mancata notifica degli atti prodromici; intervenuta prescrizione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorso per cassazione è stato articolato in sei motivi: 1) nullità della notifica della cartella esattoriale; 2) difetto di motivazione della cartella; 3) inesistenza del titolo esecutivo sotteso; 4) erronea affermazione che la cartella non dovesse essere preceduta dalla notifica del ruolo e del provvedimento giurisdizionale, e che le censure sulla notifica del titolo andassero veicolate con opposizione agli atti esecutivi; 5) prescrizione del credito erariale; 6) inammissibilità del motivo di gravame sull'inintelligibilità della cartella, perché attinente a opposizione agli atti esecutivi e non appellabile. La Corte rileva inoltre la tempestività del ricorso per la corretta applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 d.l. 18/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi, secondo, terzo, quarto e sesto motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, richiamando precedenti conformi su identiche controversie proposte dallo stesso ricorrente. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.; in ogni caso è stato considerato anche infondato, perché il credito dello Stato per spese processuali a carico dell'imputato è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero della giustizia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 500 oltre spese prenotate a debito, nonché a pagare la somma di euro 500 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione agli atti esecutivi
La cartella esattoriale è stata impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi per contestazioni inerenti notificazione, contenuto e regolarità formale dell'atto.
Richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla verifica preliminare della tempestività del ricorso.
La sospensione dei termini processuali è stata computata in 64 giorni, con conseguente tempestività della notificazione del ricorso.
art. 118, comma 1, ult. periodo, disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato alle motivazioni di precedenti decisioni conformi, trattandosi di ricorsi identici proposti dallo stesso ricorrente.
Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo indicate natura del credito, titolo, importo e decorrenza del termine.
Il credito dello Stato per spese processuali dovute dall'imputato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
La reiterazione di ricorsi identici e infondati è stata ritenuta condotta con colpa grave, giustificando la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le censure contro la cartella esattoriale che investono notificazione, comprensibilità dell'atto o individuazione del titolo, quando attengono alla regolarità formale dell'atto esecutivo, si collocano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi e seguono il relativo regime impugnatorio.
- Il ricorso per cassazione che prospetti la prescrizione di un credito deve essere autosufficiente: occorre indicare natura del credito, titolo costitutivo, importo e decorrenza e cessazione del termine prescrizionale, altrimenti il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c.
- Il credito dello Stato per spese processuali poste a carico dell'imputato è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale.
- La ripetizione di ricorsi identici già più volte respinti può integrare colpa grave e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. oltre alle spese di lite.
- In presenza di precedenti conformi su identiche fattispecie, la Corte può richiamarne le motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. senza rinnovare diffusamente l'argomentazione.
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