Cassazione Civile, Ordinanza n. 26141/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA, anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa e di altri elementi ritenuti indicativi di gravi irregolarità nella gestione aziendale. Il contribuente, dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valutato le prove contrarie prodotte (fatture e registro dei corrispettivi) idonee a smentire le presunzioni dell'accertamento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il giudice di merito non avesse attribuito adeguato valore probatorio alla documentazione contabile prodotta, che avrebbe dovuto essere considerata a fondamento dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa fiscale, anche in presenza di accertamento analitico-induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza: il ricorso si limitava a richiamare fatture, versamenti e annotazioni contabili, senza trascrivere in modo adeguato il motivo di appello e senza riportare il contenuto essenziale degli atti e documenti su cui si fondava la censura, così da consentire il controllo di decisività e rilevanza. È stato quindi confermato il rigetto dell'impugnazione del contribuente; questi è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di violazione dei criteri di valutazione della prova non è accoglibile se il ricorso non è autosufficiente e non consente di verificare il decisivo contenuto degli atti e delle prove invocate.
La doglianza sulla valutazione delle prove richiede la puntuale indicazione del contenuto dei documenti e delle deduzioni svolte nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia di nullità processuale deve essere supportata da un ricorso specifico e autosufficiente, idoneo a far emergere il vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge in materia di prova e di accertamento fiscale non può essere prospettata in modo generico, senza riportare il contenuto rilevante degli atti e il preciso percorso argomentativo seguito nei gradi di merito.
Il principio di autosufficienza impone l'indicazione specifica degli atti, documenti e contratti su cui il ricorso si fonda, con riproduzione almeno delle parti essenziali necessarie al controllo di decisività.
Le scritture contabili del contribuente non sono di per sé sufficienti a fondare la censura se il ricorrente non ne dimostra specificamente il contenuto e la rilevanza rispetto ai rilievi dell'Ufficio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
In presenza di elementi extracontabili e di gravi irregolarità, l'Ufficio può ricostruire induttivamente il reddito; il contribuente, per contrastare l'accertamento, deve offrire una puntuale correlazione tra singole operazioni contestate e relative giustificazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si lamenta l'omessa o erronea valutazione di documenti, non è sufficiente richiamare in modo generico la produzione documentale: occorre trascrivere o comunque riportare in modo essenziale il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, indicando anche dove e come la specifica censura sia stata proposta nei gradi di merito.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che la doglianza sia tale da consentire alla Corte di verificare immediatamente la decisività del documento o dell'atto richiamato, senza necessità di accedere autonomamente al fascicolo di parte.
- In tema di accertamento tributario fondato su elementi extracontabili, il contribuente che intenda contrastare la ricostruzione induttiva deve fornire una contestazione analitica e puntuale delle singole poste contestate, con relative giustificazioni documentali specifiche.
- La sola produzione di scritture contabili o di documenti di parte non comporta, di per sé, un obbligo di esame in capo al giudice di merito se il ricorso non espone con precisione le deduzioni e le istanze formulate e la loro rilevanza decisiva.
- Quando il ricorso difetta di specificità e autosufficienza, le censure sulla valutazione della prova e sulla legittimità dell'accertamento devono essere dichiarate inammissibili, con conseguente rigetto dell'impugnazione.
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