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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26141/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA, anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa e di altri elementi ritenuti indicativi di gravi irregolarità nella gestione aziendale. Il contribuente, dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valutato le prove contrarie prodotte (fatture e registro dei corrispettivi) idonee a smentire le presunzioni dell'accertamento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2709 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il giudice di merito non avesse attribuito adeguato valore probatorio alla documentazione contabile prodotta, che avrebbe dovuto essere considerata a fondamento dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa fiscale, anche in presenza di accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza: il ricorso si limitava a richiamare fatture, versamenti e annotazioni contabili, senza trascrivere in modo adeguato il motivo di appello e senza riportare il contenuto essenziale degli atti e documenti su cui si fondava la censura, così da consentire il controllo di decisività e rilevanza. È stato quindi confermato il rigetto dell'impugnazione del contribuente; questi è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dei criteri di valutazione della prova non è accoglibile se il ricorso non è autosufficiente e non consente di verificare il decisivo contenuto degli atti e delle prove invocate.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove richiede la puntuale indicazione del contenuto dei documenti e delle deduzioni svolte nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di nullità processuale deve essere supportata da un ricorso specifico e autosufficiente, idoneo a far emergere il vizio dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge in materia di prova e di accertamento fiscale non può essere prospettata in modo generico, senza riportare il contenuto rilevante degli atti e il preciso percorso argomentativo seguito nei gradi di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza impone l'indicazione specifica degli atti, documenti e contratti su cui il ricorso si fonda, con riproduzione almeno delle parti essenziali necessarie al controllo di decisività.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili del contribuente non sono di per sé sufficienti a fondare la censura se il ricorrente non ne dimostra specificamente il contenuto e la rilevanza rispetto ai rilievi dell'Ufficio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    In presenza di elementi extracontabili e di gravi irregolarità, l'Ufficio può ricostruire induttivamente il reddito; il contribuente, per contrastare l'accertamento, deve offrire una puntuale correlazione tra singole operazioni contestate e relative giustificazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si lamenta l'omessa o erronea valutazione di documenti, non è sufficiente richiamare in modo generico la produzione documentale: occorre trascrivere o comunque riportare in modo essenziale il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, indicando anche dove e come la specifica censura sia stata proposta nei gradi di merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che la doglianza sia tale da consentire alla Corte di verificare immediatamente la decisività del documento o dell'atto richiamato, senza necessità di accedere autonomamente al fascicolo di parte.
  • In tema di accertamento tributario fondato su elementi extracontabili, il contribuente che intenda contrastare la ricostruzione induttiva deve fornire una contestazione analitica e puntuale delle singole poste contestate, con relative giustificazioni documentali specifiche.
  • La sola produzione di scritture contabili o di documenti di parte non comporta, di per sé, un obbligo di esame in capo al giudice di merito se il ricorso non espone con precisione le deduzioni e le istanze formulate e la loro rilevanza decisiva.
  • Quando il ricorso difetta di specificità e autosufficienza, le censure sulla valutazione della prova e sulla legittimità dell'accertamento devono essere dichiarate inammissibili, con conseguente rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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