Cassazione Civile, Ordinanza n. 22779/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel 2004, di quote di un terreno agricolo con richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina. All'atto della registrazione fu prodotto solo un certificato provvisorio dell'organo agrario competente; l'Ufficio, decorso il termine triennale senza produzione del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti, emise avviso di liquidazione recuperando imposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria. Il contribuente impugnò l'atto e, in appello, contestò: 1) la ritenuta decadenza dal beneficio ex L. n. 604 del 1954 per mancata produzione del certificato definitivo entro tre anni; 2) il mancato esame della spettanza, in subordine, delle agevolazioni per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 3) l'assunto che il certificato provvisorio fosse sufficiente come autocertificazione; 4) la declaratoria di responsabilità solidale degli acquirenti per l'imposta. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che il beneficio richiesto in via provvisoria è sottoposto a una condizione risolutiva e che il termine di tre anni per produrre il certificato definitivo è decadenziale; ha inoltre ritenuto infondato il quarto motivo, perché l'Amministrazione può richiedere l'imposta a ciascuno dei coacquirenti, obbligati in solido ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio per il recupero delle imposte ordinarie, ritenendo corretta la decadenza dall'agevolazione per mancata produzione del certificato definitivo nel termine triennale e corretta anche l'azione dell'Amministrazione nei confronti del singolo acquirente, quale coobbligato solidale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 604 del 1954, art. 2
Individua i requisiti soggettivi e oggettivi per le agevolazioni della piccola proprietà contadina, la cui sussistenza deve essere attestata dal certificato richiesto dalla legge.
L. n. 604 del 1954, art. 3
Per ottenere l'agevolazione al momento della registrazione occorre produrre l'atto, lo stato di famiglia e il certificato dell'ispettorato agrario competente attestante i requisiti previsti.
L. n. 604 del 1954, art. 4
La produzione del certificato provvisorio consente l'applicazione provvisoria del beneficio, ma entro tre anni deve essere depositato il certificato definitivo; in difetto si applicano le imposte ordinarie e il termine opera come decadenza collegata a una condizione risolutiva del beneficio.
L. n. 604 del 1954, art. 5
Se non è stato prodotto né il certificato provvisorio né quello definitivo, restano dovute le imposte ordinarie, ferma la possibilità di rimborso se l'interessato presenta successivamente la documentazione nel termine previsto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
Le parti contraenti sono coobbligate in solido per l'imposta di registro; l'Amministrazione può agire nei confronti di ciascun condebitore per l'intero, senza essere vincolata dal beneficio dell'ordine o della preventiva escussione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota prima della Tariffa, parte prima
Richiamato come base dell'agevolazione invocata in via subordinata per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Invocato dal ricorrente come norma processuale in relazione al dedotto omesso esame della domanda subordinata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3
Invocato dal ricorrente quale parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia/esame.
Richiamato dal ricorrente in connessione con il mancato esame della questione subordinata.
D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e ss.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che il certificato provvisorio avesse valore di autocertificazione e fosse sufficiente ai fini del beneficio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sulla piccola proprietà contadina, la produzione del certificato provvisorio al momento della registrazione consente solo un beneficio temporaneo, subordinato alla successiva produzione del certificato definitivo entro il termine triennale previsto dalla legge.
- Il termine di tre anni per depositare il certificato definitivo ha natura decadenziale: se non è rispettato, il beneficio si risolve e l'Ufficio può recuperare le imposte ordinarie.
- La parte che invoca il beneficio deve dimostrare non solo di aver chiesto l'agevolazione, ma anche di essersi attivata tempestivamente per ottenere la documentazione definitiva; la mancata tempestiva attivazione imputabile al contribuente comporta la perdita dell'agevolazione.
- Nelle imposte di registro, i contraenti sono coobbligati in solido verso l'Erario; l'Amministrazione può chiedere l'intero a uno qualunque dei debitori, senza dover rispettare il beneficio dell'ordine o della preventiva escussione.
- Quando la decadenza dall'agevolazione dipende dalla condotta del singolo acquirente, non può invocarsi il limite di responsabilità solidale previsto per ipotesi diverse da quella in cui la perdita del beneficio sia imputabile alla parte obbligata.
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