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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02759/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall’Ufficio a una richiesta di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2004. La contribuente aveva impugnato il diniego davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso. In appello l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che il diritto al rimborso non poteva ritenersi provato dalla sola compilazione del quadro RX4 e dalla mera indicazione del credito nella dichiarazione annuale, dovendo invece la contribuente dimostrare i fatti costitutivi del credito. La CTR aveva rigettato l’appello affermando, da un lato, che per chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA fosse sufficiente compilare il quadro RX4 e, dall’altro, che il diritto al rimborso nascesse dalla dichiarazione IVA non contestata dall’Amministrazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. 546/1992, dell’art. 57 del medesimo decreto e dell’art. 2697 c.c., lamentando: (a) che la CTR avesse erroneamente considerato nuova, e quindi preclusa, l’eccezione dell’Ufficio sul difetto di prova dei presupposti del rimborso, nonostante tale questione potesse essere rilevata anche in appello; (b) che la CTR avesse comunque errato nel ritenere sufficiente la sola esposizione del credito in dichiarazione, poiché la dichiarazione manifesta la volontà di chiedere il rimborso ma non prova l’esistenza del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato manifestamente inammissibile la prima censura, perché la statuizione della CTR non aveva arrecato una soccombenza processuale all’Amministrazione sul punto della novità dell’eccezione; ha invece ritenuto manifestamente fondata la seconda censura, ribadendo che la dichiarazione IVA può valere come manifestazione di volontà di esercitare il diritto al rimborso, ma non è sufficiente a provare i fatti costitutivi del credito fiscale, che restano a carico del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    La questione della deducibilità in appello dell’eccezione sul difetto di prova del rimborso è stata trattata come non preclusa in assoluto quando involge profili rilevabili anche d’ufficio.

  • d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente nella formulazione del motivo insieme all’art. 57, quale parametro della dedotta violazione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito IVA grava sul contribuente che chiede il rimborso; la sola dichiarazione non basta a dimostrare l’esistenza del credito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa sulla proposta del relatore in camera di consiglio.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato per affermare la rilevanza dell’indirizzo PEC comunicato dal difensore al proprio ordine.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    L’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine rileva per le notificazioni e non può essere limitato alle sole comunicazioni di cancelleria.

  • art. 45-bis, comma 1, d.l. n. 90 del 2014

    Richiamato in relazione alla modifica dell’art. 125 c.p.c. sulla notificazione al domicilio digitale del difensore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la cumulazione in un solo motivo di censure eterogenee non è di per sé causa automatica di inammissibilità se le doglianze sono comunque chiaramente separabili e intelligibili.
  • Manca interesse a censurare una statuizione processuale che non abbia prodotto una concreta soccombenza sulla parte ricorrente.
  • In materia di rimborso IVA, la dichiarazione annuale e l’esposizione del credito valgono come esercizio della volontà di chiedere il rimborso, ma non costituiscono prova dei fatti costitutivi del credito.
  • Il credito fiscale non nasce dalla dichiarazione del contribuente, ma dal meccanismo di applicazione del tributo; perciò il contribuente resta onerato della prova dei presupposti sostanziali del diritto al rimborso.
  • Le eccezioni che attengono alla spettanza sostanziale del rimborso possono essere dedotte anche in appello dall’Amministrazione quando partecipano della natura di questioni rilevabili d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioniRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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