Cassazione Civile, Ordinanza n. 08995/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2005, emesso in relazione a redditi di partecipazione ascritti alla società Italian's Style sas, di cui era socia accomandataria al 51%. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo provato che la società fosse riconducibile a soggetti diversi dalla contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che il reddito accertato in capo alla società si imputasse automaticamente ai soci pro quota ex art. 5 TUIR, a prescindere dalla percezione, salvo formale contestazione della gestione societaria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione dell'art. 5 TUIR, sostenendo che la CTR non aveva considerato le sue doglianze sull'illegittimità dell'accertamento, poiché ella non sarebbe stata l'effettiva beneficiaria dei redditi, non avendo preso parte all'attività sociale e risultando, dagli accertamenti della Guardia di finanza e dall'esito del procedimento penale archiviato, che il dominus della società era altro soggetto e che la ricorrente non aveva percepito alcun compenso. Successivamente la ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso, allegando la notifica della rinuncia all'Agenzia delle Entrate, l'adesione alla definizione agevolata e la prova del pagamento delle rate.
La decisione
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la fissazione dell'udienza, ha applicato l'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere. Ha precisato che, in tale situazione, provvede con ordinanza in camera di consiglio e che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, ritenendo che l'estinzione per definizione agevolata non sia equiparabile a una pronuncia di inammissibilità o rigetto.
Norme richiamate
i redditi delle società di persone si imputano automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, salvo espressa e formale contestazione della gestione societaria da parte del socio
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita mancata effettiva beneficiaria dei redditi, ma senza che la Corte entri nel merito della questione a seguito della rinuncia
se la rinuncia al ricorso interviene dopo la fissazione dell'udienza, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio con provvedimento inoppugnabile
art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016
norma richiamata in relazione alla definizione agevolata che ha determinato la rinuncia al ricorso
testo unico delle imposte sui redditi richiamato per la disciplina dell'imputazione dei redditi di società di persone ai soci
Massime di principio
- Nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'udienza, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere e non equivale, ai fini del contributo unificato, a una pronuncia di inammissibilità o di rigetto.
- Nei rapporti di società di persone, il reddito accertato in capo alla società si imputa ai soci pro quota in via automatica, indipendentemente dalla percezione, salva specifica contestazione della gestione societaria da parte del socio.
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